La formazione professionale continua è una ricchezza per tutti i professionisti. Lo sa bene il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che, con una Nota dell’11 marzo 2016, ha fornito chiarimenti sul regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
Nello specifico, il Cndcec ha reso che l’obbligo della formazione professionale è richiesto anche agli iscritti che hanno compiuto i 65 anni o che li compiono nel triennio di erogazione della formazione professionale continua, come riportato nel Regolamento per la Formazione Professionale Continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dall’1 gennaio 2016.
Il Cndcec ricorda che l’obbligo di formazione professionale è ridotto a 10 crediti formativi annuali e invita l’Ordine a informare tutti gli iscritti che hanno goduto dell’esonero per età fino al 31 dicembre 2015, che dall’1 gennaio 2016 devono assolvere l’obbligo formativo acquisendo 10 crediti formativi permanenti per l’ultimo anno del triennio in corso e 30 crediti formativi permanenti nei successivi trienni.
Inoltre, l’Ordine ricorda che la violazione dell’obbligo alla formazione professionale ha rilievo disciplinare.
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