Il nuovo codice deontologico dei commercialisti

Il nuovo codice deontologico dei commercialisti

Da martedì 1 marzo è entrato in vigore il nuovo codice deontologico dei commercialisti, che aggiorna il precedente testo risalente al 2008. Un aggiornamento necessario alla luce dell’evoluzione della normativa di riferimento, elaborato dalla Commissione nazionale Deontologia, coordinata dal consigliere nazionale Giorgio Luchetta.

Il nuovo codice deontologico contiene importanti  novità relative ai rapporti tra commercialisti e tra commercialisti e i clienti, con l’obiettivo di stabilire regole di condotta chiare che potessero aiutare i rappresentanti di categoria ad affrontare le criticità rilevate negli ultimi anni. Il codice deontologico sarà a breve accompagnato da un codice delle sanzioni.

Secondo Giorgio Luchetta, “il testo appena approvato, oltre all’importanza pratica che rivestirà per i colleghi nello svolgimento quotidiano della professione, rappresenta anche un insostituibile punto di riferimento etico per tutti gli iscritti. I commercialisti svolgono ruoli spesso delicatissimi, basti pensare al presidio di qualità e controllo che rappresentano all’interno dei collegi sindacali. Dotarsi di regole deontologiche sempre più stringenti e aggiornate garantisce ancor di più la qualità delle nostre prestazioni professionali”.

Ecco le novità più rilevanti contenute nel nuovo codice deontologico dei commercialisti.

  • Le disposizioni del codice si applicheranno anche alle società professionali in quanto compatibili (artt. 1 e 3);
  • Aggiornati i riferimenti ai soggetti deputati all’esercizio dell’azione disciplinare;
  • Previsto l’obbligo di copertura assicurativa per i rischi professionali, conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 14);
  • Precisati alcuni comportamenti nei rapporti con i colleghi diretti a rendere effettivo il dovere di colleganza (art. 15);
  • Prevista la facoltà di concordare con il cliente, in caso di suo recesso, possibilità di un indennizzo del professionista (art. 20);
  • Precisata la condotta del professionista in caso di rinuncia all’incarico professionale qualora il cliente si renda irreperibile (art. 23);
  • Previsto che la misura del compenso deve essere concordata per iscritto all’atto del conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, oneri e contributi conformemente a quanto previsto dalla legge (art. 25);
  • Nell’ambito dell’assunzione di incarichi istituzionali sono introdotti obblighi informativi diretti a rafforzare la trasparenza della loro attribuzione e viene espressamente vietato utilizzare alcun incarico istituzionale per fini pubblicitari o per sollecitare l’affidamento di incarichi professionali (art. 28);
  • Previsto in capo all’iscritto un dovere di collaborazione con gli organismi di categoria, anche attraverso la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste poste da questi nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali (art. 29);
  • Rafforzate le misure di contrasto del fenomeno di esercizio abusivo della professione (art. 42);
  • Nell’ambito delle norme sulla pubblicità, sono state introdotte specifiche disposizioni in merito all’utilizzo del titolo accademico; specificato il divieto di inserire riferimenti commerciali o pubblicitari nei siti web degli iscritti (art. 44).