La fine di un matrimonio porta con sé rimpianti e problemi non solo a livello personale, ma anche da un punto di vista fiscale. Specialmente per quanto riguarda la prima casa di proprietà. Per fortuna in questo ambito è arrivata una importante sentenza della Cassazione.
I giudici della Suprema Corte hanno stabilito che qualora a seguito di un accordo di separazione coniugale, un coniuge trasferisce all’altro la proprietà di un’abitazione comprata da meno di 5 anni sfruttando l’agevolazione prima casa, l’alienazione non fa decadere l’agevolazione della quale il coniuge alienante ha beneficiato al momento dell’acquisto. La decadenza non si ha nemmeno se il coniuge alienante non compra, entro un anno dalla cessione, una nuova prima casa.
La sentenza, la n. 5156 depositata il 16 marzo 2016, stabilisce l’irragionevolezza della decadenza dall’agevolazione sfruttata al momento dell’acquisto della casa, poiché il trasferimento dello stesso avvenuto in attuazione dei patti di separazione non è vincolato ad alcun corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione.
Una sentenza importante che ridisegna un ambito poco considerato della normativa legata alle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
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