Chi vuole usufruire delle agevolazioni prima casa deve porre molta attenzione a diversi aspetti, come testimonia una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Milano.
La commissione ha infatti respinto il ricorso di una contribuente che aveva perso le agevolazioni prima casa ma non se ne voleva fare una ragione. Nonostante avesse commesso un errore.
La contribuente aveva infatti impugnato due avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle Entrate, nei quali era contenuta la revoca delle agevolazioni prima casa, dal momento che la donna non aveva trasferito la residenza nel Comune in cui era aveva acquistato l’immobile (Milano).
La contribuente sosteneva infatti di svolgere la propria attività nel Comune dove aveva acquistato l’immobile e che non doveva quindi trasferire la propria residenza per mantenere le agevolazioni prima casa, nonostante l’impegno a farlo fosse presente nell’atto di acquisto.
Vista la situazione, la Commissione tributaria provinciale di Milano ha ritenuto che la contribuente fosse decaduta dalle agevolazioni prima casa in quanto, dal momento che non aveva adempiuto all’impegno inserito nell’atto, ai sensi del Dpr 131/1986.
Nello specifico la contribuente, come da impegno nell’atto, avrebbe dovuto trasferire la propria residenza a Milano entro 18 mesi dall’acquisto dell’immobile, per non perdere le agevolazioni prima casa, ma non lo ha fato.
La Commissione, dunque, dal momento che la donna non aveva tempestivamente dichiarato di voler utilizzare la casa in un luogo diverso dal comune di residenza, l’ha fatta decadere dalle agevolazioni.
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