Consulenti del lavoro, il nuovo codice deontologico

Entrerà in vigore domani il nuovo codice deontologico dei consulenti del lavoro, approvato dal Consiglio Nazionale dell’ordine il 29 luglio scorso.

Il codice deontologico introduce tutele e sanzioni disciplinari e rafforza il principio del rispetto tra colleghi e quello della tutela della clientela del professionista.

Rispetto alla prima stesura del codice deontologico, il Consiglio Nazionale dell’ordine vi ha apportato alcune modifiche e integrazioni, estendendone l’ambito di applicazione alle società tra professionisti iscritte all’albo dei consulenti del lavoro e ai praticanti consulenti.

Inoltre, il nuovo codice deontologico sancisce il principio che l’errore professionale costituisce illecito deontologico solo nel caso in cui discende da trascuratezza intenzionale, negligenza o imperizia.

Tra le novità di rilevo del codice deontologico vi sono:

  • il mancato rispetto del Regolamento per la formazione continua obbligatoria costituisce illecito disciplinare;
  • il collega che ne sostituisce uno deceduto, sospeso o temporaneamente impedito, è chiamato ad agire con cautela e usare la massima diligenza, sotto la guida del Consiglio Provinciale, per garantire gli interessi della clientela del professionista sostituito;
  • l’esercizio della professione è consentito solamente se in possesso di idonea copertura assicurativa, della quale deve essere informato il cliente;
  • è auspicio che le controversie tra colleghi vengano composte nell’ambito del Consiglio Provinciale;
  • il consulente del lavoro non può accettare incarichi da un cliente già assistito da un collega senza aver prima informato quest’ultimo: si deve infatti accertare che il cliente abbia già chiuso il precedente rapporto professionale;
  • il consulente del lavoro si deve astenere dall’effettuare controlli o accertamenti sull’operato di un collega, tranne nel caso in cui quest’ultimo non sia stato avvisato dal cliente in anticipo i consulenti del lavoro sono obbligati a fornire ai praticanti; l’addestramento teorico e pratico necessario per svolgere la professione, consentendo la loro partecipazione a corsi di formazione propedeutici al superamento dell’esame di stato.
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