Una recente ordinanza della Corte di Cassazione in tema di Irap ha messo sul chi va là i medici di base titolari di studi propri convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.
I giudici della Suprema Corte hanno infatti sentenziato che il professionista è tenuto al pagamento dell’ Irap anche se non ha dipendenti, qualora però abbia e utilizzi dei beni strumentali costosi.
Nello specifico, secondo la Cassazione, il medico deve pagare l’ Irap qualora, con riferimento al requisito dell’autonoma organizzazione previsto del D.Lgs. 446/97, art. 2:
Nel caso che ha indotto la Cassazione alla precisazione, anche se il medico non ha personale dipendente deve pagare l’ Irap poiché utilizza quattro studi e beni strumentali di valore rilevante nello svolgere la propria professione. Il valore in oggetto supera lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il SSN.
La Cassazione ricorda anche che il medico può far valere le proprie ragioni qualora ritenga che il pagamento in oggetto non sia dovuto: “Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate“, segnalano gli ermellini.
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