Stop al mutuo per le famiglie terremotate

Stop al mutuo per le famiglie terremotate

Non sono poche le famiglie che hanno perso la loro casa durante il terremoto della scorsa settimana e che su di esse hanno ancora acceso un mutuo. Per loro è arrivata una buona notizia.

È infatti sospeso il pagamento delle rate di mutuo acceso sugli edifici danneggiati dal sisma, come riportato dall’articolo 7 dell’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

L’articolo in questione prevede infatti che, a causa del grave disagio socio-economico dovuto al terremoto, che hanno colpito i soggetti residenti o con sede legale e/o operativa nei comuni individuati con apposito provvedimento, il terremoto è causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1218 del Codice Civile e quindi esime dal pagamento delle rate del mutuo.

La sospensione delle rate del mutuo è possibile sia per le case di abitazione sia per gli edifici commerciali o produttivi, distrutti o resi inagibili anche in parte dal sisma. Per fruirne, è necessario presentare agli istituti di credito un’autocertificazione del danno subito per ottenere la sospensione del mutuo fino alla ricostruzione, all’agibilità o all’abitabilità dell’edificio, comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza. Si può scegliere se sospendere l’intera rata del mutuo o solo quella della quota capitale.

Infine, dall’articolo 7 un avvertimento alle banche. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dell’ordinanza, queste devono informare i titolari di mutuo, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti. Qualora non lo facciano, si considerano sospese fino al 31 gennaio 2017, senza costi aggiuntivi per il titolare, le rate di mutuo in scadenza entro questa data.