L’Agenzia delle Entrate ha fornito degli importanti chiarimenti in merito ad alcuni aspetti fiscali legati all’utilizzo del car sharing. Nello specifico, l’Agenzia ha chiarito che le somme rimborsate dal datore di lavoro per l’utilizzo del car charing non concorrono alla formazione del reddito del dipendente in trasferta all’interno del Comune nel quale è ubicata la sede di lavoro dell’azienda.
In sostanza, secondo le Entrate il servizio di car sharing non è altro che una variante più evoluta dei classici sistemi di mobilità urbana individuati dall’art. 51 comma 5 del TUIR. Quindi, i rimborsi delle spese sostenute per il suo utilizzo in favore dei dipendenti in trasferta nel territorio comunale, ricadono nell’ambito dell’articolo di cui sopra.
Quindi, perché lo spostamento del dipendente dalla sede di lavoro tramite car sharing possa rientrare nell’ambito del comma 5 articolo 51 del TUIR e il rimborso delle spese per esso sostenute non concorra alla formazione del reddito, la fattura emessa dalla società di car sharing al dipendente deve contenere:
Le estetiste sono diventate illegali, equiparate agli spacciatori. Da oggi in poi guai anche a…
Le pensioni del defunto ex premier tornano in auge: scopri tutto quello che ti spetta…
Veramente si parla di coprifuoco estivo 2025 dalle 21? Facciamo chiarezza in merito. L'estate è…
Una brutta notizia per milioni di consumatori: il marchio di supermercati più conosciuto nel nostro…
L'educazione alimentare è un percorso di inesauribile apprendimento. È fondamentale in tal senso utilizzare correttamente…
Luce e gas non sono mai stati così tanto amici e alleati del bilancio familiare.…