L’Agenzia delle Entrate interviene sul tema dello split payment con una risoluzione nella quale ricorda che l’Iva relativa all’accertamento definito dalla società istante, a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, può essere addebitata in via di rivalsa anche nei confronti di soggetti per i quali di norma si applica lo split payment. Questo in deroga alle disposizioni che normano l’applicazione delle regole della scissione dei pagamenti.
Ricordiamo che il meccanismo dello split payment è stato introdotto per tentare di limitare l’evasione da riscossione dell’Iva, nell’ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Con la scissione dei pagamenti si trasferisce il pagamento del debito Iva dal relativo fornitore alle amministrazioni stesse, effettuando un trasferimento in termini di obbligo di versamento che non implica la traslazione della soggettività passiva.
Per questo motivo, quindi, l’Amministrazione finanziaria può contestare la maggiore imposta dovuta al fornitore che emette una fattura con l’applicazione dell’Iva sbagliata.
Il successivo versamento da parte del fornitore, in sede di definizione dell’accertamento, vanifica rischi e pericoli legati al mancato incasso dell’imposta che, invece, è sotteso all’applicazione dello split payment.
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