L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativi alle modalità applicative dell’Istituto del ravvedimento operoso nell’ipotesi di omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero.
Nel dettaglio sono state fornite indicazioni circa la corretta modalità di determinazione delle somme dovute a titolo di sanzione, anche alla luce delle diverse misure di riduzione introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.
Il modello F24 deve essere utilizzato da tutti i contribuenti per il versamento di tributi, contributi e premi. È definito “unificato” perché permette di effettuare, con un’unica operazione, il pagamento delle somme dovute, compensando il versamento con eventuali crediti.
Con questo modello si pagano: imposte sui redditi (Irpef, Ires); ritenute sui redditi da lavoro e sui redditi da capitale; Iva; imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’Iva; imposta sostitutiva sulle vendite immobiliari; altre imposte sostitutive (sugli intrattenimenti, sulle scommesse e giochi, eccetera); Irap; addizionali regionale e comunale all’Irpef; accise, imposta di consumo e di fabbricazione; contributi e premi (Inps e Inail); diritti camerali; interessi; Imu, Tari e Tasi; tributi speciali catastali, interessi, sanzioni e oneri accessori per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta; Tosap/Cosap (per i Comuni che hanno stipulato apposita convenzione con l’Agenzia); somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione (imposta sulle successioni, imposte ipotecaria e catastale, tasse ipotecarie, imposta di bollo, tributi speciali, nonché i relativi accessori, interessi e sanzioni).
Con il modello F24 vanno, inoltre, versate tutte le somme (compresi interessi e sanzioni) dovute in caso di: autoliquidazione da dichiarazioni; ravvedimento; controllo automatizzato e documentale della dichiarazione; avviso di accertamento (in caso di omessa impugnazione); avviso di irrogazione di sanzioni; istituti conciliativi di avvisi di accertamento e irrogazione di sanzioni (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale).
I titolari di partita Iva hanno l’obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente in via telematica:
direttamente, tramite il servizio telematico utilizzato per la presentazione delle dichiarazioni fiscali oppure mediante i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, o i servizi di remote banking (Cbi) offerti dal sistema bancario tramite gli intermediari abilitati al servizio telematico Entratel che aderiscono a una specifica convenzione con l’Agenzia delle Entrate e utilizzano il software fornito loro gratuitamente dall’Amministrazione oppure si avvalgono dei servizi online offerti dalle banche e da Poste Italiane.
I contribuenti non titolari di partita Iva, oltre che in via telematica, possono presentare il modello F24 presso qualsiasi sportello degli agenti della riscossione, una banca, un ufficio postale.
A partire dal 1° ottobre 2014, i versamenti effettuati con il modello F24, sono eseguiti:
Il contribuente può compensare gli importi a credito di propria spettanza con debiti inerenti a tributi, contributi o premi, indicati nello stesso modello F24, tenendo presente che deve essere indicato, quale importo massimo di credito compensato, l’importo necessario all’azzeramento del totale dei debiti indicati nelle varie sezioni: il saldo finale del modello non può essere mai negativo, così come non deve essere negativo il saldo della singola sezione nel caso se ne compili solo una.
Il modello, quindi, non può chiudere mai con un’eccedenza di credito, ma può chiudere a zero o con un saldo positivo, cioè con un importo da versare. L’eventuale eccedenza di credito spettante potrà essere compensata, sempre nel rispetto del medesimo criterio, in occasione di pagamenti successivi.
Il modello va compilato e presentato anche nel caso in cui nulla risulti dovuto a seguito della compensazione, cioè quando il saldo finale è pari a zero (articolo 19, comma 3, Dlgs 241/1997).
Prima delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2015, per potere usufruire del ravvedimento, era necessario che la violazione non fosse già stata constatata e notificata a chi l’aveva commessa e che non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento (inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all’autore.
Tali preclusioni, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, non operano più e il ravvedimento è inibito solo dalla notifica di atti di liquidazione o di accertamento (comprese le comunicazioni da controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni).
La stessa legge 190/2014 è intervenuta anche sulla tempistica del ravvedimento, introducendo nuove fattispecie nell’articolo 13 del Dlgs 472/1997 (lettere a-bis, b-bis, b-ter e b-quater), con cui è prevista la riduzione delle sanzioni:
Per quanto alla sanzione da corrispondere nel caso di omessa presentazione dell’F24 a saldo zero, il documento di prassi precisa che la stessa è determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata.
Perciò, la riduzione a 1/9 (regolarizzazione entro 90 giorni) si applica con riferimento alla sanzione base di:
Oltre i 90 giorni, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Pertanto, la sanzione è pari a:
La risoluzione, infine, a proposito dell’ammontare di tali sanzioni, puntualizza che:
non opera la regola del troncamento dei decimali, prevista quando la riduzione è applicata a un importo espresso in lire (la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997 è attualmente espressa in euro)
conseguentemente, le sanzioni ridotte sono state arrotondate al centesimo di euro.
Vera MORETTI
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