Non solo gli anni universitari, ma anche il periodo di congedo per maternità può essere riscattato dai lavoratori dipendenti ai fini pensionistici.
Ciò è possibile anche se il congedo parentale si è verificato al di fuori di un rapporto di lavoro ed indipendentemente dal periodo in cui si è verificato l’evento e dal fatto che si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro. La domanda va presentata da lavoratore stesso in qualsiasi momento, con un limite massimo di periodi riscattabili di cinque anni.
La richiesta può essere fatta sia dal padre sia dalla madre, per l’astensione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità, quindi quello successivo ai 3 mesi successivi alla nascita del bambino, che rientra nell’astensione obbligatoria, entro i primi 8 anni di vita del bambino fino ad un massimo di sei mesi per ciascun genitore.
Tra i requisiti richiesti per poter fruire del riscatto del congedo parentale:
La circolare INPS 44/2016 chiarisce, in merito alla nuova normativa, che:
L’onere del riscatto è a totale carico del richiedente, così come avviene con il riscatto della laurea, e il periodo riscattato sarà utile sia ai fini dell’anzianità contributiva che della determinazione della misura della pensione.
Vera MORETTI
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