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Assegno familiare: a chi spetta e come ottenerlo

Per ottenere l’assegno familiare, previsto a sostegno del reddito per lavoratori dipendenti con reddito del nucleo familiare inferiore a soglie prestabilite, occorre fare domanda al datore di lavoro entro giugno di ogni anno.

L’assegno spetta a:

  • dipendenti pubblici e privati in attività (compresi apprendisti, collaboratrici domestiche, lavoratori a domicilio, soci di cooperative) e assimilati (es.: lavoratori socialmente utili);
  • lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive o sindacali;
  • titolari di prestazioni a sostegno del reddito (es.: indennità di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, maternità, malattia…);
  • titolari di pensioni liquidate dal fondo pensioni dipendenti INPS o di regimi sostitutivi ed esclusivi dell’AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria).

Inoltre, la legge 449/1997 ha esteso il diritto all’assegno familiare anche ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata INPS che versano la quota assicurativa, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Sono esclusi dalla prestazione i piccoli coltivatori diretti (per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente), coltivatori diretti (anche coloni e mezzadri), i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Per ottenere l’assegno, il nucleo familiare deve essere composto dal richiedente e altri familiari anche non conviventi (fatta eccezione per i figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori):

  • coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • figli legittimi o legittimati ed equiparati (adottivi, affiliati , naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, affidati a norma di legge, i nipoti viventi a carico di ascendente diretto) di età inferiore a 18 anni;
  • figli maggiorenni inabili per difetto fisico o mentale, nella permanente impossibilità di dedicarsi a un lavoro proficuo;
  • fratelli, sorelle e nipoti minori di età o maggiorenni inabili, purché orfani di entrambi i genitori e senza diritto alla pensione superstiti.

Il diritto all’assegno è subordinato al reddito complessivo del nucleo familiare che non deve oltrepassare i limiti di legge stabiliti ogni anno, con validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno successivo. Il reddito deve derivare al 70% da lavoro dipendente e assimilato soggetto all’IRPEF, compresi quelli a tassazione separata (arretrati sulle retribuzioni, indennità sostituiva di preavviso), anche se conseguiti all’estero o presso enti internazionali con sede in Italia. Contribuiscono anche gli assegni periodici corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione o divorzio e le prestazioni previdenziali derivanti da lavoro dipendente (indennità di disoccupazione e mobilità, malattia e maternità, integrazioni salariali).

L’assegno è corrisposto per intero se il rapporto di lavoro è continuativo per:

  • ogni mese di lavoro: 104 ore effettuate (operaio) o 130 ( impiegato);
  • ogni settimana: se non si raggiungono 104 o 130 ore di lavoro al mese ma sono state effettuate almeno 24 ore settimanali (operaio) o 30 ore ( impiegato);
  • ogni giornata lavorata: in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

La richiesta dell’assegno familiare si presenta tramite consegna del modulo ANF/DIP- COD. SR16 al datore di lavoro, che ottiene dall’INPS il rimborso delle somme pagate. In alcuni casi il datore paga l’assegno solo se il lavoratore ha ottenuto prima l’autorizzazione dall’INPS (in questi casi la domanda si presenta con modello ANF42), che viene richiesta per includere determinati familiari nel nucleo:

  • figli di genitori legalmente separati/divorziati o del coniuge già divorziato, prole naturale riconosciuta da entrambi i genitori, figli ed equiparati per i quali non sia stata sottoscritta la prevista dichiarazione del coniuge del richiedente;
  • fratelli, sorelle e nipoti;
  • familiari maggiorenni inabili al 100% o minorenni inabili per i quali non sia già documentata l’incapacità a svolgere i compiti e le funzioni dell’età;
  • familiari residenti all’estero.

Vera MORETTI

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