L’Agenzia delle Entrate ha chiarito una serie di dubbi relativi ad ammortamenti, IRI, regime di cassa e Iva nella circolare 8/E del 7 aprile 2017, che fornisce una lunga serie di precisazioni in relazione all’applicazione di nuove normative, anche in vista della stagione dichiarativa.
Per quanto riguarda l’iperammortamento al 250% per l’acquisto di macchinari digitali, è concesso solo alle imprese e non a professionisti ed autonomi. In questo caso, il software se è acquistato insieme al bene materiale, beneficia della maggiorazione al 150%, altrimenti è agevolato con il superammortamento al 140%, quindi con maggiorazione limitata al 40%.
Se un macchinario digitale, incluso nell’elenco dei beni ammessi all’iperammortamento, è acquistato nel 2016, non può utilizzare l’agevolazione al 250%, che in base alla normativa si applica solo ai beni immateriali acquistati nel 2017, oppure entro il 30 giugno 2018 con almeno il 20% di acconto pagato entro il 31 dicembre 2017. Questo, indipendentemente dal fatto che venga poi interconnesso nel 2017. Il bene in questione, acquistato nel 2016, potrà invece essere ammesso al superammortamenti al 140%.
Per essere definito interconnesso un bene deve:
La base imponibile della nuova imposta sul reddito d’impresa si calcola in due passaggi: determinazione reddito d’impresa secondo le ordinarie disposizioni e deduzione dal reddito delle somme prelevate dai soci a carico dell’utile.
La Legge di Bilancio 2017 prevede il regime di cassa per le imprese minori. Tuttavia, sono previste alcune deroghe. Plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, sono imponibili o deducibili per competenza. Le assegnazioni di beni ai soci o la loro destinazione a finalità estranee all’esercizio di impresa, il valore normale dei beni concorrerà alla formazione del reddito nel periodi di competenza.
Per quanto riguarda le nuove comunicazioni sulle fatture emesse e ricevute, non c’è alcun obbligo per le operazioni che non richiedono fattura, indipendentemente dall’importo.
Relativamente ai rimborsi Iva, l’innalzamento da 15mila a 30mila euro della soglia entro cui è possibile ottenere il rimborso Iva senza altri adempimenti, si applica anche ai rimborsi in corso di esecuzione alla data del 3 dicembre 2016, entrata in vigore del dl 193/2016.
Vera MORETTI
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