Per poter conciliare vita professionale e vita familiare, sono previsti, dalla legge, alcuni congedi per i genitori lavoratori, madre e padre indistintamente.
Anche il padre, infatti, può fruire di orario ridotto per allattamento, in alcune particolari situazioni:
Invece, al padre tali congedi non spettano in caso di congedo per maternità o parentale della madre, neanche se la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro.
La domanda di permesso per allattamento da parte del padre deve essere presentata all’INPS e al proprio datore di lavoro con modalità diverse a seconda dell’ipotesi che dà diritto al beneficio. Alla domanda vanno sempre allegati:
In base ai specifici casi vanno inoltre allegati diversi documenti.
In caso di affidamento dei figli al padre: un provvedimento formale da cui risulti l’affidamento esclusivo del bambino al padre;
In caso di morte della madre: certificazione, o dichiarazione sostitutiva, di morte della madre;
In caso di grave infermità della madre: certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre;
In caso di riposi giornalieri in alternativa alla madre lavoratrice dipendente e nel caso di parto plurimo:
Nel caso in cui la madre sia lavoratrice non dipendente: dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non dipendente;
Vera MORETTI
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