Non solo quando ci si appresta a lasciare un’azienda, ma anche e soprattutto quando ancora ci si lavora, e non si ha nessuna intenzione di andarsene, è vietato divulgare notizie relative non solo all’azienda ma anche ai suoi metodi di produzione, ma anche di farne uso causandone danno o pregiudizio.
Si tratta del diritto al segreto, che però non combacia con l’obbligo di riservatezza, che invece consiste nel potere di impedire a terzi l’accesso a spazi privati e preesiste al contratto di lavoro.
Il diritto al segreto, invece, consiste nella pretesa a che le notizie di cui il terzo sia venuto a conoscenza non siano divulgate, e trova fondamento nel contratto di lavoro.
Inoltre, con i termini riservatezza e segreto si fa riferimento a ciò che non è di dominio pubblico. Il divieto in questione riguarda l’obbligo di non concorrenza, poiché come quest’ultimo è teso a tutelare l’azienda dai vantaggi che il lavoratore o i terzi potrebbero trarre dalle informazioni giunte all’esterno dell’impresa stessa.
Per questo, occorre stabilire quali siano le informazioni protette, nelle quali comunque non si annoverano le cognizioni tecniche e specialistiche che fanno parte del bagaglio professionale del lavoratore. La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la norma debba essere interpretata in senso ampio e, cioè riferita a qualsiasi dato influente sull’attività concorrenziale del datore di lavoro, sia di carattere tecnico, amministrativo o commerciale.
A favore di una interpretazione ancora più ampia si osserva che all’espressione “metodi di produzione” fa da contraltare quella ben più ampia e generica di “organizzazione dell’impresa” che dovrebbe escludere le sole informazioni relative agli aspetti meramente finanziari ed economici.
Si è recentemente osservato come la norma imponga di escludere la verifica caso per caso del carattere segreto o riservato della notizia: se essa riguarda l’organizzazione dell’impresa o i suoi metodi di produzione ne sono comunque vietati l’uso pregiudizievole e la divulgazione.
L’obbligo di segreto, chiamato segreto aziendale, non costituisce una specificazione dell’obbligo di segreto professionale, poiché le fattispecie regolate hanno oggetto e destinatari parzialmente diversi.
Vera MORETTI
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