Cessione di un ramo d’azienda: nuova sentenza

La Corte di Cassazione ha emanato, con la sentenza 1769 del 24 gennaio 2018, una ulteriore conferma relativa all’interpretazione per cui la cessione di un ramo d’azienda è da ritenersi tale solo se con i lavoratori passa anche il know-how.

La sentenza è stata illustrata da un approfondimento della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro, che è stato appena pubblicato e in cui si legge che in questa fattispecie “non si configura se contestualmente al trasferimento dei lavoratori non si riscontra anche il trasferimento di un determinato know-how individuabile in una particolare specializzazione del personale trasferito, poiché è indispensabile la conservazione dell’identità economica”.

Questa tesi è stata ribadita dalla Corte che ha ricordato come “non sussistono le condizioni affinché si configuri un trasferimento di ramo d’azienda se la realtà sia stata creata ad hoc, in occasione del trasferimento stesso, poiché condizione necessaria è la preesistenza di una realtà produttiva autonoma e funzionale”.

Questo accade perché elemento costitutivo della cessione di ramo d’azienda è la capacità di provvedere, al momento dello scorporo, ovviamente con propri mezzi funzionali ed organizzativi, allo scopo produttivo senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario.

Nel caso in cui queste condizioni non venissero soddisfatte, il procedimento risulterebbe inefficace, con il conseguente reintegro dei lavoratori nelle mansioni e nella sede operativa precedente.

L’approfondimento proposto dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro si sofferma anche sull’individuazione del concetto di azienda e delle garanzie che devono essere date al lavoratore in caso di trasferimento, sottolineando dunque che, ai fini della sussistenza di un trasferimento d’azienda in un settore in cui l’attività sia fondata essenzialmente sulla mano d’opera, risulta necessario, ai sensi della direttiva 2001/23, che la parte più rilevante del personale sia presa in carico dal presunto cessionario per la conservazione dell’identità di un’entità economica.

Vera MORETTI