Condono edilizio negato nelle zone sismiche

Gli abusi edilizi, che nelle zone sismiche compromettono seriamente la stabilità di un edificio, devono necessariamente essere abbattuti, anche se sono stati oggetti di condono.
Per evitare l’abbattimento deve essere dimostrato il rispetto delle specifiche disposizioni dettate dalle leggi antisismiche e dunque che la sopraelevazione e la struttura sottostante sono idonee a fronteggiare il rischio sismico.
A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 2115/2018.

Generalmente, l’abuso edilizio più diffuso è quello di sopraelevare un terrazzo costruendo una veranda, soprattutto da parte dei condomini residenti all’ultimo piano che possono avere accesso al lastrico solare in via esclusiva. Spesso l’opera viene effettuata senza permessi previsti dalla legge, per poi essere condonata in seguito, magari sfruttando il meccanismo del silenzio assenso dell’amministrazione comunale.

Il caso in questione analizzato dalla Cassazione era analogo, come ne esistono molti in Italia, ed è venuto alla luce dopo che gli altri condomini avevano presentato un ordine di demolizione ritenendo che la sopraelevazione compromettesse la stabilità del palazzo, trattandosi di zona sismica.

Ecco quanto stabilito dai giudici: “In zona sismica, la sopraelevazione irrispettosa della specifica normativa tecnica deve considerarsi di per sé pericolosa e dunque va abbattuta anche se condonata”.

In questa sentenza, la Corte di Cassazione ha ricordato quali sono i principi generali del diritto di sopraelevazione che spetta al proprietario dell’ultimo piano di un edificio, il quale ha facoltà di costruire sul proprio terrazzo o sul lastrico solare un nuovo piano o una struttura chiusa aumentando così l’altezza dello stabile a patto di essere in regola con le concessioni comunali ed i permessi di costruire prima di edificare la sopraelevazione.

I condomini possono opporsi alla sopraelevazione se:

  • le condizioni statiche dell’edificio non la consentono. Limite superabile solo se il proprietario viene autorizzato, con il consenso unanime dei condomini, all’esecuzione delle opere di rafforzamento e consolidamento necessarie a rendere idoneo l’edificio a sopportare il peso della nuova costruzione;
  • questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio;
  • questa diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

Vera MORETTI

Direttore

Recent Posts

Agenzia delle Entrate – Tasse, l’addio è definitivo: fai richiesta a questo ufficio e te ne liberi una volta per tutte | Ti cancellano per sempre

Un addio definitivo al Fisco? Se rientri in certi requisiti, puoi chiedere la cancellazione e…

5 ore ago

Sanità, già confermati milioni di casi in Italia: la chiamano ‘malattia dei fornelli’ | È peggio del Covid

Febbre, dolori, malesseri misteriosi: migliaia di casi sospetti. Gli esperti parlano di una “malattia dei…

23 ore ago

PROIBITO dal cds: piazzole di sosta in autostrada, da ora è categoricamente vietato fermarsi | 5.000€ di multa automatica

Una sosta in autostrada per un’urgenza e parte una multa da 5.000 euro. Cosa dice…

1 giorno ago

Il governo italiano ha deciso: un assegno di 300 euro a chi soddisfa 1 solo requisito | Lo scalano direttamente da questa spesa

Approvata una nuova misura economica: basta un solo requisito per ottenere fino a 300 euro…

2 giorni ago

Cittadinanza, se viaggi con questa compagnia aerea la perdi subito: le autorità sono chiare | Addio all’amata abitudine degli italiani

Viaggiare con la compagnia sbagliata potrebbe costarti più di una valigia smarrita: c’è chi ha…

2 giorni ago

Dichiarazione dei redditi, da ora porti in detrazione anche l’affitto: tuoi 2.000€ netti per 4 anni a fila | Soli pochi CAF te lo fanno

Dichiarazione dei redditi: come portare in detrazione l’affitto e ottenere fino a 2.000 euro netti.…

3 giorni ago