L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 16/2018, ha deciso di fare chiarezza circa la corretta tassazione degli indennizzi in caso di contratti di prossimità, con la precisazione che devono essere tassati se sostitutivi di reddito.
Il riferimento è al regime impositivo delle somme corrisposte ai lavoratori dipendenti in base alle specifiche intese disciplinate dal Dl 138/2011, ovvero percepite a titolo di indennizzo in esecuzione dei contratti collettivi di prossimità.
Nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro, che siano sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni del lavoratori più rappresentative, sia prevista la possibilità di stipulare dei contratti di prossimità, ovvero specifiche intese volte a perseguire alcuni determinanti obiettivi:
Questi contratti sono caratterizzati dalla possibilità di deroga dalle disposizioni di legge che disciplinano le materie oggetto delle intese e dalle relative previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL), entro determinati limiti previsti dal legislatore.
Nello specifico, i contratti collettivi di prossimità possono derogare alle disposizioni di legge o ai contratti collettivi soltanto nell’ambito delle materie tassativamente elencate nel comma 2 dell’articolo 8, tra le quali non è inclusa la normativa fiscale.
Con questa risoluzione, l’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, non essendo prevista alcuna deroga alla normativa fiscale, va tassato l’indennizzo erogato in esecuzione dei contratti collettivi di prossimità: tali indennità vanno assoggettate alla ordinaria disciplina prevista dal TUIR per la determinazione del reddito di lavoro dipendente, secondo cui il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
Il TUIR prevede inoltre, ricordano le Entrate, che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
L’indennizzo va tassato nel caso in cui abbia la funzione di compensare un mancato guadagno o, nel caso si trattasse di lavoro dipendente, le somme corrisposte al lavoratore, in quanto sostitutive di reddito, mentre non va tassato se ha funzione di reintegrazione patrimoniale in presenza di un danno emergente.
Vera MORETTI
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