Per la Certificazione Unica 2021 ci sono importanti novità a partire dai termini di trasmissione e di consegna che slittano di un paio di settimane, e passando per nuovi codici per gli autonomi. Nel dettaglio, così come previsto dal cosiddetto decreto ‘Sostegni’, i termini di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, e di consegna ai diretti interessati della Certificazione Unica, slittano dal 16 marzo al 31 marzo del 2021.
Nel modello di Certificazione Unica  2021, la novità relativa ai codici 12 e 13 riguarda i lavoratori autonomi nella sezione dati fiscali relativa alla ‘Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi‘ in corrispondenza del campo numero 6.
Con il codice 12 che si riferisce ai soggetti che applicano il regime forfettario. E precisamente per i compensi, non assoggettati alla ritenuta d’acconto, percepiti dal professionista che adotta il regime forfettario, e che poi dovranno essere inseriti nella dichiarazione dei redditi.
Mentre il codice 13, sempre nel campo 6 della sezione ‘Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi‘ del modello di Certificazione Unica  2021, si riferisce alla dichiarazione di compensi che, nel rispetto dei requisiti previsti, godono di esenzione da ritenuta per il periodo che è compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio del 2020. 
L’esenzione da ritenuta, introdotta con il cosiddetto Decreto Liquidità, ha previsto per il lavoratore autonomo di chiedere, in via opzionale, la corresponsione dei compensi al lordo della ritenuta con successiva autoliquidazione. Ma a patto di rispettare le seguenti due condizioni:
Il codice per l’autoliquidazione, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, è rappresentato dal codice tributo ‘4050’ che l’Agenzia delle Entrate ha istituito con la Risoluzione numero 50/E riportante la data del 7 settembre del 2020.
Da parte del sostituto d’imposta, la trasmissione e la consegna della CU 2021 è un adempimento da rispettare entro i termini previsti, altrimenti scattano le sanzioni.
In particolare, le sanzioni sono calcolate nella misura di 100 euro per ogni certificazione tardiva, omessa o errata. Pur tuttavia, la sanzione non scatta se c’è ravvedimento entro un termine massimo di 5 giorni dalla scadenza.
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