Il computo nella Gestione Separata è una possibilità concessa dalla legge (Art.3 del Dm 282/1996) ai lavoratori ad essa iscritti, di cui ci si può avvalere a domanda al momento della presentazione della richiesta di pensione. L’utilizzo di tale strumento consente di mettere insieme (in modo gratuito) tutti i contributi distribuiti nelle altre gestioni di previdenza pubblica obbligatoria, con l’obiettivo di ottenere una prestazione pensionistica unica.
Rientrano tra i suddetti contributi alla gestione separata che si possono computare, quelli presso l’assicurazione generale dei lavoratori dipendenti, presenti nel fondo pensione lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nelle gestioni ex inpdap, ex enpals e negli altri fondi sostitutivi dell’AGO. Sono esclusi dal computo, i periodi contribuitivi degli iscritti alle casse dei liberi professionisti e i contributi versati nel Fondo Clero.
Innanzitutto, per avvalersi della facoltà di esercitare il computo nella Gestione Separata consentito dalla legge, il lavoratore richiedente dovrà avere versato almeno un contributo mensile presso di essa. Altro requisito riguarda il possesso per un minimo di 15 anni di contributi, di cui 5 nel sistema contributivo, ovvero a partire dalla sua entrata in vigore (1° gennaio 1996). Al contempo, avere meno di 18 anni di contributi versati/accreditati al 31 dicembre 1995.
Il computo nella Gestione Separata può costituire un vantaggio per i lavoratori che vogliono conseguire una delle pensioni agevolate a cui possono accedere solo quelli soggetti al calcolo interamente contributivo della pensione. E’ un beneficio anche per coloro che auspicano il riscatto agevolato della laurea, relativo solo ai periodi soggetti al calcolo con il sistema contributivo.
Con il computo presso la Gestione Separata è possibile accedere a diversi trattamenti pensionistici, non solo a quelli agevolati come la pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi e la pensione anticipata a 64 anni. Fermo restando il possesso dei requisiti necessari maturati per avvalersi dell’esercizio del computo dopo il 31 dicembre 2011, si possono ottenere con certezza la pensione anticipata ordinaria e contributiva; la pensione di vecchiaia ordinaria e contributiva, la pensione d’inabilità, la pensione indiretta ai superstiti, la pensione supplementare, l’assegno ordinario di invalidità.
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