I lavoratori possono versare contributi Inps a proprio carico, per incrementare l’importo della pensione. Un’opportunità valida sia per dipendenti sia per collaboratori, oltre che per artigiani, commercianti, professionisti in Gestione Separata, ovvero i lavoratori autonomi. Inoltre, è possibile incrementare i contribuiti Inps a proprio carico anche per i titolari di assegni di invalidità. La normativa dell’istituto di previdenza dell’Inps prevede che possono essere coperti con la contribuzione volontaria i periodi di inattività lavorativa.
In altre parole, i lavoratori possono versare contributi Inps a proprio carico, per i periodi a titolo d’esempio come: l’aspettativa non retribuita o contratto part-time o in occasione di congedi per formazione, permessi per allattamento.
Il versamento dei contributi volontari prevede che sussistano uno dei seguenti requisiti:
L’autorizzazione al versamento sarà concessa dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti, dal primo giorno del mese in cui è stata presentata la domanda nel caso di autonomi.
Le regole per il calcolo dell’onere contributivo sono diverse a seconda del soggetto assicurato: per i coltivatori diretti l’importo è settimanale calcolato sulla base della media dei redditi degli ultimi tre anni di lavoro, per i dipendenti l’importo dovuto è settimanale e si calcola sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria, mentre per gli autonomi (artigiani e commercianti) è mensile e determinato sulla media dei redditi da impresa denunciati ai fini Irpf nei 36 mesi di contribuzione precedenti la domanda.
L’importo del contributo volontario dovuto alla Gestione separata deve essere determinato in base alle disposizioni di cui all’articolo 7 del D.lgs n. 184/1997, ossia applicando all’importo medio dei compensi percepiti nell’anno di contribuzione precedente alla data della domanda l’aliquota IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) di finanziamento della Gestione.
Ai fini della determinazione del contributo volontario deve essere presa in considerazione esclusivamente l’aliquota IVS vigente per i soggetti privi di altra tutela previdenziale e non titolari di pensione pari, per l’anno 2021, al 25% per i professionisti e al 33% per i collaboratori e le figure assimilate.
I lavoratori presentano domanda di prosecuzione volontaria direttamente sul portale del sito dell’Inps tramite apposito servizio telematico accessibili tramite Pin. Nella domanda dovrà essere indicato anche la gestione assicurativa di destinazione dei versamenti volontari (a titolo d’esempio: Commercianti, Telefonici, Ferrovieri, CD/MC, Autoferrotramv, Gestione separata parasubordinati, ex INPDAI FPLD, Evidenza contabile separata, Fondo speciale, Artigiani, Elettrici).
All’accoglimento della domanda da parte dell’Inps, il lavoratore dovrà versare i contributi entro precise scadenze, per i pagamenti potrà anche utilizzare il Portale dei Pagamenti INPS (Versamenti Volontari). In alternativa, i contributi volontari possono essere versati:
Si precisa che, nel caso in cui i contributi volontari vengano in ritardo l’Inps provvederà a restituire la somma versata senza interessi e non accredita i contributi. Tuttavia il lavoratore può sempre chiedere che l’importo pagato venga usato per coprire il trimestre successivo.
Sebbene, eccezionalmente e in considerazione dell’emergenza epidemiologica in atto, in caso di pagamento tardivo – rispetto ai termini decadenziali – della contribuzione volontaria dovuta a copertura del periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, le Strutture territoriali dovranno provvedere a validare il relativo versamento, purché effettuato entro i due mesi successivi alla scadenza naturale e, comunque, entro il 28 febbraio 2021.
Sono ricompresi nella proroga in analisi i contributi volontari riferiti:
– al 31 gennaio dell’anno 2020 (solo 1 giorno- con riferimento alle gestioni la cui contribuzione è espressa in giorni);
– ai mesi di febbraio e marzo dell’anno 2020;
– al secondo e al terzo trimestre dell’anno 2020.
Infine, si precisa che per chi effettua i versamenti volontari può fruire delle deduzione fiscali nel modello 730. Nel Rigo – “Contributi previdenziali e assistenziali” va indicato l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari versati.
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