Cos’è la fatturazione elettronica B2C
A partire dall’1 gennaio del 2021, in via obbligatoria, l’Agenzia delle Entrate per la fatturazione elettronica ha provveduto ad aggiornare le specifiche tecniche con l’intento di introdurre, così come avviene già per il modello 730, la dichiarazione IVA precompilata direttamente e attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
Le nuove specifiche tecniche, e quindi le novità per la fattura elettronica 2021, riguardano in prevalenza il tracciato XML in quanto il Fisco ha aggiunto nuovi codici sia per il campo ‘Tipo Documento’, sia per il campo ‘Natura Operazione’.
In particolare, rispetto allo scorso anno, per la compilazione della fattura elettronica 2021 i codici relativi a ‘Tipo Documento‘ passano da 7 a 18, mentre per il campo ‘Natura Operazione‘, che è detto anche ‘Codice Natura’, si passa da 7 a ben 21 codici.
Nel dettaglio, tra i nuovi codici ‘Tipo Documento’ ci sono quelli relativi alle autofatture, al reverse charge interno, all’estrazione beni da deposito IVA ed alla fatturazione differita. Mentre i nuovi codici ”Natura Operazione’ sono in prevalenza finalizzati ad un maggior dettaglio sulla fatturazione elettronica per le operazioni non imponibili e per l’inversione contabile.
Con l’introduzione dei nuovi codici sarà così possibile emettere fatture elettroniche con un maggior grado di dettaglio per natura e per tipologia. E nello stesso tempo i titolari di partita Iva dovranno ora fare attenzione ad utilizzare dei software di fatturazione elettronica che siano aggiornati con le nuove specifiche che, già a partire dallo scorso mese di ottobre del 2020, si potevano utilizzare in via facoltativa.
Nel caso in cui si acquisisca una fattura elettronica con il codice ‘Natura Operazione’ errato, cosa fare? In tal caso, se il fornitore non invierà una nuova e-fattura corretta, occorrerà emettere, con il codice ‘Tipo Documento‘ TD20, la cosiddetta ‘autofattura denuncia‘.
Con il nuovo tracciato XML, infine, la compilazione del campo ‘importo‘, per la determinazione dell’imposta di bollo non è più obbligatoria. Dall’1 gennaio del 2021, infatti, sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo nel caso in cui, chiaramente, l’assolvimento dell’imposta di bollo sia previsto.
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