L’indennità DIS–COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e che sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata presso l’INPS.
Risultano esclusi dall’indennità DIS-COLL: gli amministratori e i sindaci, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.
In altre parole, l’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Al contrario, non spetta:
La domanda per il riconoscimento dell’indennità DIS-COLL deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali. Direttamente dal portale internet del sito dell’Inps (accesso mediante pin dispositivo o Spid), mendiate i servizi telematici offerti da Enti e Patronati o anche mediante Contact Center integrato INPS, al numero verde gratuito da rete fissa 803164 oppure al numero 06164164 da rete mobile.
La domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, che decorrono:
Infine, si precisa che la durata della DIS-COLL sarà corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso.
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