Il primo marzo 2021 si è aperta la finestra per la presentazione delle domande di quota 41, la pensione per i lavoratori definiti “precoci“. Di seguito tutti i dettagli su come funziona e chi può utilizzarla.
Secondo quando reso noto dall’Inps (Istituto nazionale di previdenza sociale) è possibile sfruttare la quota 41, ai fini di agevolare il pensionamento di alcune categorie. La pensione per i lavoratori “precoci”, chiamata quota 41. Si tratta di una prestazione economica erogata, su domanda, ai lavoratori che possono far valere 12 mesi di retribuzione effettiva antecedente al diciannovesimo anno di età. Ecco perché appunto “precoci”. Inoltre, queste categorie perfezionano entro il 31 dicembre 2026, la quota di 41 anni di contributi. La domanda può essere presentata dai lavoratori autonomi, se in possesso di tutti i requisiti. La pensione anticipata, inoltre, non è cumulabile con redditi di lavoro subordinato o autonomo prodotti sia all’estero che in Italia, per il periodo di anticipo rispetto ai requisiti vigenti per la generalità dei lavoratori.
Possono presentare la domanda i lavoratori iscritti all’Assicurazione Generale obbligatoria, che oltre ad avere i requisiti sopra detti, cioè 41 anni di servizio, di cui 12 mensilità prima del diciannovesimo anno di età, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
L’agevolazione non solo facilità l’accesso al trattamento pensionistico, ma favorisce chi ha svolto lavori di particolare pesantezza. Infatti, rientrano nell’agevolazione tutti i lavoratori che hanno operato nelle seguenti categorie:
Ecco come funziona la decorrenza della pensione. I lavoratori che hanno maturato i requisiti dal 1 gennaio 2019 sono andati in pensione decorsi tre mesi dalla maturazione degli stessi. Mentre per i lavoratori che hanno accumulato (sempre entro la stessa data) i requisiti, anche accumulando i periodi assicurativi conseguono il diritto, dal primo giorno del mese successivo all’apertura della relativa finestra. Attenzione che il beneficio non è cumulabile con altra maggiorazioni derivanti dallo svolgimento della medesima attività lavorativa. È cumulabile invece con le maggiorazioni cd. di status di cui all’articolo 80, comma 3, legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per accedere al beneficio occorre presentare la domanda entro giorno 1 marzo di ogni anno. Ma solo in caso di esito positivo, dopo i relativi controlli da parte delle autorità competenti, si può presentare la domanda di pre-pensionamento. Eventuali domande di riconoscimento del beneficio presentate dopo al 1° marzo di ciascun anno, comunque non oltre il 30 novembre, sono prese in considerazione soltanto in caso residuino le risorse finanziarie. La domanda può essere presentata online sul sito dell’INPS, nella sezione dedicato. Oppure tramite il Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. Ma anche attraverso enti di patronato, caf ed intermediari dell’istituto nazionale di previdenza sociale.
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