Chi sottoscrive un fondo pensione, oltre a provvedere a una forma di previdenza integrativa, si concede la possibilità di ottenere un anticipo sotto forma di rendita temporanea. Infatti, prima del raggiungimento dei requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia, il sottoscrittore può richiedere una rendita attingendo in parte o del tutto a quanto accumulato sul proprio fondo pensione. Nello specifico, permette un pensionamento anticipato di cinque anni. Tuttavia, nel caso in cui la richiesta viene effettuata quando si è inoccupati da almeno due anni, l’anticipo può arrivare con dieci anni di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia.
Quanto sopra descritto è un vantaggio offerto dalle forme pensionistiche complementari ed è denominata RITA: rendita integrativa temporanea anticipata.
La RITA è integrativa, in quanto si attinge dalla somma accumulata nel proprio fondo pensione. E’ temporanea perché non è una forma di vitalizio, infatti, viene erogata dal momento della richiesta a quello del pensionamento. Anticipata perché viene erogata prima dell’ottenimento della pensione pubblica e prima del pagamento della pensione integrativa. Ovviamente, questa possibilità va valutata con attenzione, in quanto ottenendo una rendita temporanea, il capitale destinato a costituire la pensione integrativa si riduce notevolmente.
La rendita integrativa temporanea anticipata può essere richiesta almeno cinque anni prima della pensione di vecchiaia a determinate condizioni:
Se l’aderente è in possesso di tutti i requisiti necessari per ottenere il pagamento della RITA, può effettuare la richiesta. L’erogazione avverrà con frequenza mensile o al massimo trimestrale, fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. E’ possibile scegliere se fruire del pagamento di una parte del capitale accumulato nel fondo pensione o di tutto l’ammontare. Nel primo caso, il 50% verrà erogato dal gestore come rendita temporanea, il restante 50% sotto forma di rendita vitalizia.
Le rate della rendita temporanea variano a discrezione della forma pensionistica di appartenenza, anche a seconda delle esigenze degli aderenti. In ogni caso, la Commissione di Vigilanza dei fondi pensione consiglia che la rata non sia superiore ai tre mesi.
Nel periodo di percezione della RITA, ciò che è accumulato e frazionato nel fondo pensione continua ad essere gestito e investito. Questo consente di continuare a beneficiare dei rendimenti e le rate vengono ricalcolate di conseguenza.
La rendita integrativa temporanea anticipata gode della tassazione agevolata, così come per la pensione integrativa. La sua parte imponibile è tassata con un’aliquota del 15%, ed è prevista un’ulteriore agevolazione fiscale della riduzione dell’aliquota del 15% dello 0,30% per ogni anno di partecipazione ad un fondo pensione eccedente il quindicesimo. La riduzione massima consentita è pari al 6%. L’aliquota applicata alla RITA può scendere fino al 9%.
Mentre viene percepita la RITA l’aderente può sempre:
Chi ha accesso ad una delle forme pensionistiche anticipate, come quota 100, opzione donna, ape sociale, lavoratori precoci, può anche percepire la rendita integrativa temporanea anticipata. Lo stesso vale per chi fruisce dell’isopensione, della NASPI o di redditi lavorativi percepiti successivamente all’erogazione della RITA.
Nel caso venga richiesta la RITA totale (utilizzazione di tutto il capitale accumulato), i contributi successivi si cumulano separatamente, andando a formare un nuovo capitale nel comparto scelto del fondo pensione. In caso di richiesta di RITA parziale, i contributi versati successivamente si aggiungono alla parte di capitale accumulato nel fondo pensione non utilizzato per la R.I.T.A., ma per la futura pensione integrativa.
In caso di decesso dell’aderente nel corso di percezione della RITA, il capitale residuo composto dalle rate non ancora erogate, è riscattato dagli eredi o dagli altri beneficiari.
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