DIS-COLL 2021: cos’è, requisiti, durata, calcolo importo ed erogazione, domanda e decadenza

La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione (introdotta sperimentalmente dal DL n.22/2015 e divenuta strutturale con la Legge n.81/2017) che viene erogata dall’INPS ai collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co), ma anche a progetto, che hanno perduto il lavoro in modo involontario. Inoltre, può essere richiesta dagli assegnisti/dottorandi di ricerca con borsa di studio disoccupati.

Condizione necessaria per rientrare tra i beneficiari della DIS-COLL è l’iscrizione alla Gestione Separata dell’INPS, in via esclusiva e che il richiedente abbia almeno un mese di contributi versati tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del contratto di lavoro e l’evento stesso. Dal 1° gennaio 2020 hanno diritto di accedere alla misura di sostegno anche i giornalisti (Co.Co.Co) iscritti alla Gestione Separata INPGI.

Sono esclusi dalla fruizione della DIS-COLL: i collaboratori titolari di pensione, di partita IVA, revisori di società, sindaci, amministratori, associazioni e altri enti a prescindere dalla personalità giuridica.

Decorrenza e durata DIS-COLL

La durata della DIS-COLL è pari alla metà dei mesi di contributi versati nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente la cessazione del contratto di lavoro e l’evento stesso. In ogni caso, per massimo sei mesi. Nel caso si fruisca della DIS-COLL in modo parziale, ad un’eventuale nuova domanda, non saranno presi in considerazione per il calcolo della durata un numero di mesi di contributi versati pari al doppio dei mesi di prestazione fruiti. Percepire la suddetta indennità di disoccupazione non dà diritto alla contribuzione figurativa.

La DIS-COLL inizia ad essere riconosciuta:

  • dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione o assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio, nel caso la domanda venga presentata entro l’8° giorno;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se viene presentata oltre l’8° giorno successivo alla cessazione;
  • dall’8° giorno successivo al termine del periodo di degenza ospedaliera o di maternità, se la domanda viene presentata durante tali periodi indennizzati;
  • dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se presentata dopo la fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera, ma comunque entro i termini di legge.

L’importo della DIS-COLL e modalità di erogazione

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL 2021 è pari al 75% del reddito medio mensile, nel caso sia inferiore a 1.227,55 euro. In caso di reddito medio mensile superiore a 1.227,55 euro, la DIS-COLL sarà pari al 75% del reddito del richiedente, maggiorato del 25% della differenza tra il reddito medio mensile e 1.227,55 euro.

L’ammontare erogato dall’INPS non può essere superiore ai 1.328,76 euro. Dal quarto mese in poi, l’importo della DIS-COLL si riduce del 3% ogni mese. L’importo corrisposto sarà minore, se il beneficiario svolge un lavoro autonomo con un reddito conseguito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), 4.800 euro per lavoro autonomo e 8.000 euro per lavoro parasubordinato o di lavoro accessorio con compenso superiore a 3.000 euro netti (4.000 euro lordi) per anno civile.

Il pagamento a favore del beneficiario da parte dell’ente, avviene con accredito sul conto corrente postale o bancario, sul libretto postale o tramite bonifico presso Poste Italiane SpA, allo sportello di un ufficio postale di domicilio o residenza.

Decadenza della DIS-COLL

In alcuni casi, l’indennità può decadere. Accade se viene meno lo stato di disoccupazione del beneficiario, se quest’ultimo avvia un’attività di lavoro autonoma, di impresa individuale o di un’attività subordinata, senza provvedere alla comunicazione all’INPS del reddito che si presume trarre dall’attività stessa, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività o, se questa già esisteva, dalla data di richiesta della DIS-COLL.

La prestazione decade anche in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato per un numero che supera i cinque giorni; titolarità di trattamenti pensionistici diretti o se si acquisisce il diritto all’assegno ordinario di invalidità, salvo il caso in cui il percettore scelga la DIS-COLL.

La decadenza si verifica anche per la mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai servizi competenti, in assenza di giusta causa. Infine, la DIS-COLL decade per avvenuto rifiuto a un’offerta lavorativa congrua.

Domanda DIS-COLL 2021

La domanda va inoltrata per via telematica, tramite il portale dell’INPS, accedendo con il PIN dispositivo o SPID o CNS, entro 68 giorni dalla cessione del rapporto di collaborazione, assegno di ricerca/dottorato di ricerca con borsa di studio. Sei nei 68 giorni si verifica un evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili, il termine viene sospeso per la loro durata e poi ripreso per la parte residua. A causa dell’emergenza coronavirus, la scadenza del termine di presentazione è stata prorogata a 128 giorni per la cessazione di lavoro avvenuta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020.

E’ possibile presentare domanda, anche tramite Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 al costo dell’operatore da rete mobile; affidandosi agli Enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Il richiedente deve contattare o recarsi al Centro dell’Impiego di riferimento, entro 15 giorni dalla richiesta effettuata di DIS-COLL, per l’iscrizione finalizzata al reinserimento nel mercato del lavoro.

Carmine Orlando

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Carmine Orlando

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