In un momento di crisi abbondante su ogni frangente, andiamo ad esplorare il mondo del lavoro occasionale e l’uso degli appositi voucher. Iniziando a ricordare che i voucher Inps, noti pure come buoni lavoro, sono stati introdotti per la prima volta nell’ormai lontano 2003 dal secondo governo Berlusconi. La loro introduzione era indirizzata a permettere la retribuzione legale dei lavori accessori o salutari. Quei lavori, solitamente svolti a nero, come il dare ripetizioni scolastiche, o effettuare pulizie domestiche a domicilio, od anche svolgere i lavori stagionali agricoli o turistici.
E’ bene precisare che sia privati che famiglie possono utilizzare i voucher o, come detto, i “buoni lavoro”, per i “lavori occasionali” elencati poco sopra, e che essi possono essere acquistati presso gli Uffici Inps, via internet, nelle tabaccherie autorizzate e presso gli sportelli bancari abilitati. Ma anche gli enti di pubblica amministrazione possono utilizzarli, in ambito di regime istituzionale, come nei seguenti casi
Iniziamo col precisare che grazie al pagamento tramite voucher Inps si troveranno in regola sia il datore di lavoro (committente) che il lavoratore. Il datore di lavoro, pur non dovendo stipulare alcun contratto, avrà così una prestazione lavorativa in completa legalità e con la copertura INAIL per gli incidenti sul lavoro. Mentre, il lavoratore (ovvero il prestatore), oltre a poter integrare il suo reddito con le entrate di lavori occasionali, riceverà un contributo per la pensione che può cumulare con altri trattamenti pensionistici e che sarà compatibile con i versamenti volontari.
Ma quale è il valore dei voucher o buoni lavoro?
I buoni lavoro o voucher hanno un valore di 10 euro cadauno, tuttavia esistono anche voucher multipli del valore di 20 euro e di 50 euro. I buoni da 20 e da 50 euro equivalgono rispettivamente a 2 e a 5 buoni non separabili. Dunque, quando il prestatore riscuote il voucher, il 75% del valore va al lavoratore come retribuzione del lavoro svolto, mentre ciò che resta del valore valore viene diviso in contributi Inps (13% del totale) e contributi Inail (7% del totale). Il restante 5% va anch’esso all’Inps a coprire i costi per la gestione del servizio buoni lavoro. Il voucher dal valore di 10 euro è la paga oraria minima per un’ora di lavoro occasionale.
Ad una sorta di “sistema” a parte, appartengono invece gli operatori professionali (imprese e professionisti) che potranno retribuire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di limitata entità utilizzando il contratto di prestazione occasionale “PrestO“. Ovviamente, dovranno osservare alcune piccole regole utili a garantire il monitoraggio del nuovo istituto dei buoni lavoro. A tal proposito, va ricordato che il ricorso al contratto occasionale tramite PrestO’ è vietato nei seguenti casi:
L’utilizzatore del buono lavoro PrestO’ è tenuto a trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, con le medesime modalità, una dichiarazione. La quale dovrà contenere:
Attraverso la circolare 103 in data 17 ottobre 2018, INPS ha dichiarato chiarezza in merito all’uso dei voucher nell’ambito del settore del turismo.
Le aziende interessate a tale disposizione sono quelle che non occupano più di otto dipendenti a tempo indeterminato e che operano nel settore del turismo secondo quanto risulta dal Registro imprese. Si fa, dunque riferimento a quelle attività principali o prevalenti classificate con i seguenti codici ATECO:
Per quanto riguarda i parametri economici, ai fin i del superamento della soglia massima di € 5.000 annui da parte dell’utilizzatore, va detto che i compensi erogati ai prestatori di lavoro occasionale nel turismo sono computabili al 75% del loro importo. Quindi un tetto massimo di erogazione annua di compensi che sale a 6,666 euro. Dunque, ora che abbiamo un quadro più chiaro inerente ai lavori occasionali, non vi resta che far buon uso dei suddetti voucher e mettervi in regola con le piccole, ma talvolta salvifiche, prestazioni occasionali che potranno, in tal senso, anche aiutarvi a costituire un piccolo reddito.
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