Tanti si chiedono come richiedere la maggiorazione contributiva, in caso di invalidità e quanto sia la sua valenza ai fini della pensione. Ebbene, con questo rapido approfondimento, cercheremo di rispondere a queste e ad altre domande, come ad esempio scoprire a chi spetta e come funziona la maggiorazione contributiva.
Innanzitutto, iniziamo col dire che con la maggiorazione contributiva si intende quella parte contributiva riconosciuta ai lavoratori invalidi e inerente a 2 mesi di contributi figurativi per ogni anno in cui si è effettivamente lavorato con una invalidità superiore al 74%. Dunque, per ognuno degli anni di lavoro non saranno riconosciuti soltanto 12 mesi di contribuzione, bensì 14. Ad ogni modo, vi sono una serie di precisazioni da anteporre alla situazione, che elenchiamo di segui:
Tuttavia, va aggiunto che tale beneficio è valido per il raggiungimento del requisito contributivo di qualsiasi altra misura previdenziale, perciò sarà valido anche anche al raggiungimento dei 41 anni e 10 mesi di contributi necessari alle donne per poter accedere alla pensione anticipata. Come detto, in pratica, va considerato che per ogni anno di attività effettuato vengono riconosciuti 2 mesi di contribuzione aggiuntiva.
Ovviamente ci sono quei casi in cui l’anno di lavoro non viene completato al termine effettivo di lavoro e quindi ci si chiede cosa può accadere al fine del conseguimento della maggiorazione contributiva. Ebbene, nel caso in cui un anno di lavoro non venisse completato, ovvero anche quando si avrà svolto attività lavorativa per i periodi inferiori all’anno, spetterà 1/6 di contribuzione figurativa per ogni settimana di lavoro. Nel caso in cui, ponendo ad esempio, un lavoratore avesse lavorato per soli sei mesi, gli verranno riconosciute (in un periodo probabilmente di 30 settimane) soltanto 5 settimane.
Come funziona la maggiorazione contributiva per il diritto alla pensione, è certamente un’altra domanda frequente nel novero dei contribuenti. Va detto, pertanto, che l’INPS specifica sul suo stesso sito chiaramente che la maggiorazione convenzionale di cui all’articolo 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva, per quanto nel calcolo contributivo l’importo della quota di pensione è determinato moltiplicando, difatti, il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione inerente all’età dell’individuo specifico nel momento del suo pensionamento.
Dunque, dopo questa rapida lettura sull’argomento, ora non vi resta che attendere il conseguimento della maggiorazione contributiva, sempre ammesso che ne siate spettanti diritto, s’intende.
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