Malattia avvocati
Per la malattia avvocati l’ente previdenziale italiano di riferimento è rappresentato dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. E questo perché, nel rispetto delle condizioni previste, gli iscritti in regola con il pagamento dei contributi ai fini previdenziali possono fruire dell’assistenza indennitaria che è legata proprio alla malattia che non permette all’avvocato di esercitare la propria attività professionale.
Nel dettaglio, per accedere all’indennità di malattia con la Cassa forense, l’avvocato che è in continuità di iscrizione con l’ente previdenziale, e che è in regola con il pagamento dei contributi ai fini previdenziali, deve essere impossibilitato ad esercitare la propria attività professionale, in maniera assoluta, per un periodo pari ad almeno due mesi. E questo vale non solo in caso di malattia, ai fini dell’accesso all’assistenza indennitaria, ma pure per infortunio.
Successivamente al verificarsi dell’evento che dà diritto all’assistenza indennitaria per malattia o per infortunio, inoltre, la prestazione sarà riconosciuta all’avvocato, da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, anche in caso di cessazione dell’attività. E pure in caso di decesso con la prestazione che, nella fattispecie, sarà riconosciuta al coniuge superstite, oppure ai figli a carico, oppure ancora, in mancanza, ai familiari nell’ordine che è previsto dall’articolo numero 433 del Codice Civile.
L’indennità avvocati per infortunio o per malattia viene riconosciuta all’iscritto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per un periodo che è sempre non superiore ai 365 giorni. La prestazione, in particolare, consiste nell’erogazione di una diaria giornaliera avente un importo calcolato in funzione dei redditi professionali che sono stati dichiarati nei tre anni antecedenti all’evento, e comunque con un massimale annuo che, nello specifico, risulta essere fissato dal tetto reddituale pensionabile che è previsto dal regolamento della Cassa sui contributi versati.
Entro e non oltre due anni dall’evento, pena la decadenza, l’avvocato per ottenere l’indennità per malattia o per infortunio deve inviare la domanda e tutta la documentazione richiesta, via posta elettronica certificata (PEC), alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. Per la presentazione dell’istanza, inoltre, l’avvocato può pure chiedere tutto il supporto necessario al proprio Consiglio dell’Ordine di appartenenza.
Oltre alla domanda compilata e sottoscritta, inoltre, l’avvocato per ottenere la diaria da malattia o da infortunio deve allegare pure tutta la documentazione che è necessaria ad attestare il mancato svolgimento dell’attività professionale, la documentazione medica legata all’evento avverso, e pure se, in caso di infortunio, l’avvocato ha beneficiato o comunque beneficerà di un risarcimento per responsabilità di terzi.
La modulistica per la presentazione della domanda si può scaricare online dal sito Internet cassaforense.it distinguendo tra il modulo standard di richiesta di assistenza indennitaria, e quello per la presentazione dell’istanza, invece, da parte degli eredi degli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
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