La Naspi è una misura di sostegno economico erogata mensilmente dall’INPS ai lavoratori che si trovano in uno stato di disoccupazione, in seguito alla cessazione involontaria del rapporto di lavoro subordinato. Istituita dal DL 4 marzo 2015, n.22, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego ha sostituito tutte le precedenti indennità di disoccupazione previste per la perdita involontaria del lavoro subordinato avvenuta fino al 30 aprile 2015.
Tuttavia, la suddetta indennità di disoccupazione non copre tutti i lavoratori subordinati. Infatti, per i lavoratori agricoli è prevista la disoccupazione agricola (salvo che non siano prevalenti i lavori non agricoli, per cui si ha diritto alla Naspi), mentre ai Co.Co.Co l’INPS eroga la DIS-COLL, qui tutte le informazioni relative a questa particolare indennità.
La Naspi non spetta ai dipendenti pubblici con contratto a tempo indeterminato, ai lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, i lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, oppure che sono titolari di assegno ordinario di invalidità e non hanno scelto la Naspi.
Con il DL n.104 del 2020, la Naspi è concessa anche nel caso di accordo collettivo nazionale che prevede un incentivo alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Affinché sia applicabile, sono necessari una delle principali organizzazioni sindacali e l’adesione del lavoratore.
Come anticipato poc’anzi, il requisito principale per ottenere la Naspi, è che il lavoratore abbia perduto il lavoro non per sua scelta. Nonostante ciò, l’indennità viene riconosciuta anche per dimissioni date per giusta causa o durante il periodo tutelato di maternità o ancora se la risoluzione del contratto consensuale è avvenuta in casi particolari.
Altro requisito è la contribuzione di almeno tredici settimane nei quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro (inclusi i contribuiti previdenziali e quelli figurativi per maternità obbligatoria e congedo parentale, ma anche per lavori all’Estero in Paesi UE o convenzionati e per astensione dal lavoro per malattia dei figli fino a 8 anni, per massimo 5 giorni lavorativi nell’anno solare).
Inoltre, devono risultare un minimo di trenta giorni di lavoro con relativa contribuzione effettuata nei dodici mesi precedenti la perdita del lavoro. E’ da sottolineare che il Decreto Sostegni ha eliminato quest’ultimo requisito, con riferimento alla Naspi concessa dal 23 marzo al 31 dicembre 2021.
Coloro che sono in possesso di tutti i requisti per rientrare tra gli aventi diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, devono dare immediata disponibilità alla frequentazione di eventuali corsi di formazione e alla partecipazione delle iniziative promosse dai Centri per l’Impiego al fine di trovare una nuova occupazione, attraverso una dichiarazione denominata Did. Ciò, deve avvenire entro quindici giorni dalla presentazione della domanda di Naspi.
L’indennità di disoccupazione Naspi viene erogata dall’INPS mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà di quelle lavorate nei quattro anni precedenti la cessazione del lavoro. Il pagamento parte dall’ottavo giorno successivo la data del licenziamento, ma solo se la domanda è stata presentata entro otto giorni dal licenziamento. Nel caso la domanda venga presentata successivamente all’ottavo giorno, l’erogazione della Naspi parte dal giorno seguente.
La Naspi viene erogata nella misura del 75% del reddito medio mensile imponibile ai fini previdenziali che il richiedente ha percepito negli ultimi quattro anni. Tuttavia, esiste un limite massimo per quanto concerne l’importo, pari a 1.227,50 euro per il 2020. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore alla soglia massima prevista, si calcola il 75% su di essa, a cui aggiungere il 25% sulla differenza tra l’importo massimo e la retribuzione media mensile conseguita. In ogni caso, l’ammontare della Naspi non potrà superare i 1335,40 euro. A partire dal quarto mese, l’indennità si riduce del 3% progressivo per i restanti mesi.
Per ottenere la Naspi, l’avente diritto deve presentare la domanda all’INPS, esclusivamente per via telematica. L’accesso al portale dell’ente avviene tramite Pin dispositivo, Spid, CNS, CIE. E’ possibile affidarsi a Professionisti abilitati e Patronati per l’inoltro della richiesta. La domanda deve essere effettuata entro 68 giorni, ma per la perdita del lavoro avvenuta nell’anno 2020, la scadenza è stata fissata a 128 giorni.
Ci sono alcuni casi in cui la Naspi può decadere. Essa viene sospesa se il beneficiario inizia una nuova occupazione o avvia un’attività autonoma o parasubordinata. Nel caso quest’ultima non supera i sei mesi, va comunicato all’INPS il reddito annuo presunto entro trenta giorni dall’avvio dell’attività. La Naspi decade se il reddito annuo dell’attività lavorativa subordinata supera gli 8.150 euro (ovvero la soglia della tax area).
L’indennità Naspi decade anche nel caso in cui il beneficiario rifiuta di svolgere le attività previste dai Centri per l’Impiego, avendo sottoscritto una Dichiarazione di immediata disponibilità. Infine, si perde il diritto alla Naspi nel caso di rifiuto di un’offerta di lavoro con retribuzione superiore almeno del 20% dell’ammontare lordo dell’indennità.
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