In un mondo che prigioniero è di una depressione economica e sociale, molti sono i dubbi sul futuro, in particolar modo anche sul futuro pensionistico dei lavoratori artigiani e commercianti. Il nostro canto libero, dunque volge a queste categorie, mostrando una piccola e rapida guida su aliquote, importi e requisiti per il loro pensionamento. Scopriamone di più, assieme.
Per commercianti ed artigiani il fondo pensione deriva dalle gestioni speciali INPS per i lavoratori autonomi, a cui naturalmente vanno iscritte le due categorie suddette. L’imprenditore artigiano è identificato dalla legge come colui che svolge un’attività di produzione di beni o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliarie di queste ultime, ad esclusione di casi in cui essi siano solo strumentali ed accessorie all’esercizio dell’impresa. L’identificazione del commerciante è invece rivolta a coloro i quali siano titolari di un’impresa che opera nel settore del commercio, terziario e turismo. Ricordiamo che nel caso dei commercianti i requisiti pensionistici sono fissati al possesso di 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, invece per le donne il requisito è di aver maturato 41 anni e 10 mesi di contributi.
L’imponibile di base su cui calcolare i contributi è dato dalla totalità dei redditi di impresa (anche quelli prodotti da attività diverse da quelle che hanno dato titolo all’iscrizione alla gestione) dichiarati previa Irpef, prodotti nell’anno medesimo a cui fa riferimento la contribuzione, rispettando quindi il minimale contributivo ed il massimale contributivo (previsti dalla legge n. 233/1990). Come base imponibile, al fine del pagamento della contribuzione alle varie scadenze, occorrerà fare riferimento al reddito d’impresa che si dovrà dichiarare al Fisco in merito all’anno 2021 (nel rispetto del minimale sul reddito). Dunque, i versamenti effettuati suddetto anno, costituiranno un acconto, il cui saldo (sulla base del reddito definitivo 2021) dovrà poi essere effettuato nella successiva primavera dell’anno 2022, entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi riferiti alle persone fisiche.
Il minale di reddito in questo anno è 15,953 euro, per cui il minimo contributo sarà di 3.836,16 euro per i titolari artigiani e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni, mentre per i commercianti si tratterà di un minimo contributo di 3.850,52 euro sempre ove titolari di attività commerciale di età superiore ai 21 anni.
Qualora ci trovassimo in presenza di un reddito d’impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile, la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2021 pari a 47.379 euro, verrà presa in considerazione al fine del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo paritario ai due terzi dello stesso limite. Per quanto riguarda la contribuzione per artigiani e commercianti dovremo far fede a due specifiche:
Si ricorda, inoltre che i contributi dovranno necessariamente essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24, entro e non oltre le scadenze sottolineate nella Circolare 17, ovvero le seguenti:
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