In tema di pensioni, la normativa vigente permette tante modalità di pensionamento anticipato, in attesa delle decisioni contenute nel Recovery Plan. Quota 100, Ape sociale, Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), pensione anticipata ordinaria, pensione anticipata contributiva, pensione anticipata disabili, pensione anticipata non vedenti, lavori usuranti, lavori gravosi, lavori precoci, lavoratori esposti all’amianto, isopensione, contratto di espansione, lavoratori su turni, fondo di solidarietà, cumulo gratuito, opzione donna, opzione contributiva. In questo articolo ci soffermiamo su quest’ultima, illustrando i requisiti di accesso e i benefici.
L’Opzione contributiva è prevista dalla riforma delle pensioni Dini del 1995 e dà la possibilità ai lavoratori di accedere al trattamento pensionistico anche con meno di 20 anni di contributi (l’opzione permette, infatti, di accedere alla pensione a 67 anni con soli 15 anni di contributi). Generalmente, ciò comporta una riduzione importante dell’assegno mensile previdenziale da ricevere. Il perché è presto detto: il lavoratore che intraprende questa strada deve accettare la variazione del calcolo della pensione spettante che avverrà esclusivamente con il sistema contributivo. Tuttavia, in alcuni casi il suddetto calcolo può rivelarsi più conveniente di quello effettuato con il sistema retributivo: accade quando il lavoratore giunto a fine carriera, recepisce retribuzioni più basse.
I lavoratori che scelgono di fruire dell’opzione contributiva non sono pochi, in quanto accedere con meno contributi in alcuni casi può essere importante o addirittura una necessità. Molto spesso, sono le donne a scegliere l’opzione contributiva, perché molte lavoratrici preferiscono occuparsi quanto prima della cura della famiglia, dei figli o nipoti e della casa.
L’opzione contributiva è una facoltà concessa agli iscritti all’AGO (Assicurazione generale obbligatoria) e ai fondi ad essa sostitutivi (trasporti, dazieri, elettrici, volo, dirigenti di aziende industriali, previdenza dello spettacolo, previdenza degli sportivi professionisti, giornalisti) ed esclusivi (ex Inpdap, ex Ipost e Ferrovie).
Per poter fruire dell’opzione contributiva, I lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni possono optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con il calcolo dell’assegno mensile che avviene tramite il sistema contributivo a condizione che siano in possesso di un’anzianità contributiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno cinque nel medesimo sistema.
Per effetto dell’opzione contributiva, la lavoratrice fruisce di un anticipo d’età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a quattro mesi per ogni figlio, con tetto massimo fissato a 12 mesi. In alternativa, ella può scegliere la determinazione della pensione con applicazione del coefficiente di trasformazione legato all’età posseduta al momento del pensionamento, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e di due anni in caso di tre o più figli.
Con l’entrata in vigore della legge Fornero, dal 2011 l’INPS effettua una distinzione a seconda che i requisiti necessari per accedere all’opzione contributiva, siano maturati entro il 31 dicembre 2011 o dopo. Nel primo caso, la possibilità di opzione è concessa al lavoratore se i requisiti d’età e/o di contribuzione siano stati perfezionati per il diritto alla pensione entro il 31/12/2011, quindi, con le regole in vigore prima della legge Fornero. Nel secondo caso si applicano i requisiti necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Se i requisiti per l’opzione contributiva non sono stati maturati entro il 31 dicembre 2011, dal 2012 l’opzione Dini comporta l’applicazione esclusiva del sistema di calcolo contributivo al trattamento, e non più, anche, quella dei requisiti per il diritto alla pensione previsti nel regime contributivo.
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