Pensione supplementare, cos’è e chi può richiederla?

Pensione supplementare, cos'è e come funziona. Requisiti beneficiari

La pensione supplementare è una maggiorazione al trattamento pensionistico pubblico. Può essere richiesta dai lavoratori dipendenti iscritti all’AGO (Assicurazione generale obbligatoria), i cui contributi versati al fine di ottenere la pensione di vecchiaia, superstiti e invalidità non siano sufficienti ad acquisire il diritto ad un’altra pensione autonoma e vale solo per i titolari di un trattamento pensionistico a carico delle gestioni esclusive e sostitutive dell’AGO.

Si ricorda che, i lavoratori dipendenti del settore privato AGO a cui sia stata già liquidata una prestazione previdenziale principale e che hanno svolto più attività dando luogo a posizioni assicurative in più fondi pensione, hanno la possibilità di esercitare il cumulo contributivo, la totalizzazione, la ricongiunzione.

A chi spetta la pensione supplementare

Chi sono i soggetti che possono fare richiesta e ottenere una pensione supplementare? Per rispondere a questo quesito, partiamo dalla categoria di pensionati che sono titolari di una pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esonerativo o esclusivo dell’Assicurazione generale obbligatoria, oppure di assegni vitalizi sostitutivi della pensione o ai pensionati della Gestione lavoratori dello spettacolo se la contribuzione è stata versata in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi;

Possono fruirne i lavoratori che hanno un conto assicurativo presso l’AGO e già titolari di pensione a carico di un Fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell’AGO; quelli parasubordinati iscritti alla gestione separata dell’Inps, se in essa non raggiungano i requisiti per il diritto a un’autonoma pensione nella gestione stessa, se sono titolari di una pensione a carico dell’AGO o delle forme esclusive e sostitutive della stessa, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti.

La pensione supplementare spetta anche ai familiari dei superstiti, in quanto la pensione supplementare è reversibile quando gli stessi hanno conseguito il diritto alla pensione di reversibilità a carico della forma obbligatoria di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa dell’Ago.

Pensione supplementare: requisiti

Per poter accedere alla pensione supplementare, si deve avere maturato almeno un contributo settimanale o mensile versato nell’AGO; avere cessato il rapporto di lavoro dipendente; aver compiuto l’età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nel fondo dove si chiede la pensione supplementare; essere in possesso del requisito sanitario previsto per ottenere l’assegno ordinario di invalidità che attesti la capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale nel caso di pensione supplementare di invalidità; non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma;

Sono esclusi dall’accesso alla pensione supplementare, i titolari di pensione a carico di Casse e Fondi per liberi professionisti, della Gestione Separata dei lavoratori subordinati, della Gestione lavoratori dello spettacolo per i quali è previsto un solo trattamento pensionistico per tutti i contributi versati nelle due gestioni. Non ne hanno diritto nemmeno i titolari di pensione estera di un Paese non convenzionato con l’Italia o di un Paese convenzionato, in quanto godono del diritto della totalizzazione dei periodi di lavoro svolti all’estero o in Italia e alla conseguente liquidazione pro-rata.

La domanda

La richiesta di pensione supplementare deve essere inviata all’Ente previdenziale che già eroga la pensione al pensionato o all’INPS. In quest’ultimo caso, la domanda va inoltrata esclusivamente in via telematica: attraverso il web, sfruttando i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite il portale dell’INPS. Oppure telefonando al Contact Center (803164 da rete fissa gratuitamente o 06164164 da rete mobile secondo i costi previsti dalla tariffa dell’operatore), o ancora tramite patronati e altri intermediari dell’Istituto.

Decorrenza e quanto spetta

La pensione supplementare decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda; dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o del riconoscimento del requisito sanitario, nel caso di pensione d’invalidità; dal primo giorno del mese successivo al decesso, in caso di pensione supplementare ai superstiti.

L’ammontare della pensione supplementare viene determinato con il sistema del calcolo retributivo, se i contributi versati nell’AGO si riferiscono a periodi antecedenti il 1° gennaio 1996; il sistema di calcolo misto viene applicato se il lavoratore può far valere la contribuzione versata nell’AGO sia per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 sia per periodi successivi al 31 dicembre 1995; il sistema di calcolo contributivo si applica per contributi versati esclusivamente a periodi successivi al 31 dicembre 1995 o al 31 dicembre 2011.

La pensione supplementare liquidata con contribuzione versata dal 1° gennaio 1996 è calcolata con il sistema contributivo indipendentemente dal sistema di calcolo utilizzato per la liquidazione del trattamento pensionistico principale.

Il versamento di ulteriori contributi successivi alla decorrenza della pensione supplementare dà diritto ad un supplemento di pensione.

La pensione supplementare non prevede l’integrazione al trattamento minimo.

Informazioni su Carmine Orlando 405 Articoli
Nato a Milano nel 1971 ma campano d'adozione, ho sempre avuto una grande passione per la scrittura, pur lavorando come libero professionista in altri settori. La scoperta del Web Copywriting e il vasto quanto complesso mondo della SEO mi ha conquistato, tanto da aver intrapreso un lungo percorso di formazione a aver trasformato un hobby in una fonte primaria di guadagno. Sono stato per anni coordinatore della redazione per CentroMeteoItaliano.it, ho collaborato con Money.it, con Notizieora.it e con BlastingNews.com.