Le Sapa società in accomandita per azioni fanno parte delle società di capitali, ma con caratteristiche simili alle accomandita semplice. Cerchiamo di capire cosa cambia.
Le società in accomandita per azioni si caratterizzano, come società in accomandita semplice (sas), ma con il capitale composto da azioni. Le due società si somigliano perché esistono due categorie di soci:
Esse però sono società dotate di personalità giuridica e contraddistinte da quote di partecipazione dei soci rappresentati da azioni. Quindi, la Sapa è di fatto una società per azioni modificata dalla presenza di soci “accomandatari” ai quali compete di diritto il potere di gestire la società. Rimangono uguali per le due società le formalità relative alla costituzione, il limite minimo di capitale sociale, le assemblee, il consiglio sindacali, il bilancio ed i libri sociali.
Le principale differenze rispetto alle società di azioni, possono riguardare alcune caratteristiche. La denominazione sociale deve essere formata dal nome di almeno uno dei soci accomandatario. Inoltre, i soci accomandatari sono di diritto amministratori della società. La loro carica non è soggetta a limiti di durata, ma l’atto costitutivo deve contenere l’indicazione degli accomandatari. Tuttavia, le modifiche dell’atto costitutivo devono essere approvate con la maggioranze prescritte dall’assemblea straordinaria. Ma richiedono anche il voto favorevole di tutti gli accomandatari. Infine, la nomina dei sindaci invece, è deliberata unicamente dai soci accomandanti.
Per aprire una Sapa occorre fare dei passi specifici, come nel caso di tutte le società sia di capitali che di persone. Nel caso di società in accomandita per azioni, occorre redigere un atto pubblico che deve contenere:
Diciamo che come in qualsiasi altra società di capitali, l’atto costitutivo contiene tutte le regole della gestione e funzionamento all’interno dell’impresa.
Per aprire una Sapa occorre una capitale minimo di 50 mila euro. Il 25% deve essere depositato presso il conto corrente dedicato dall’impresa. La ricevuta deve essere presentata al Notaio in sede di costituzione che ha le stesse caratteristiche di qualsiasi altra società di capitali. Il capitale deve essere diviso in azioni dal valore nominale di 1 euro. Il valore nominale è l’importo scritto sull’azione ed in base ad esso si determina l’entità del capitale sociale. Tanto per maggior chiarezza, esistono anche altri valori delle azioni. Tra cui le azioni di emissione, cioè il prezzo richiesto agli azionisti al momento della costituzione della società o in occasione di aumenti di capitale sociale. Mentre il valore di rimborso è l’importo corrisposto al titolare di un’azione al momento dello scioglimento della società.
Lo scioglimento e la liquidazione della Sapa è regolata a tutte le altre società per azioni. Ma è prevista una particolare causa di scioglimento: nella cessazione della carica di tutti i soci accomandatari, se nel termine di 180 giorni non si è provveduto alla loro sostituzione. Durante tale periodo, concesso per ricostituire la categoria dei soci, il collegio sindacale o il consiglio di sorveglianza devono nominare un amministratore provvisorio. I suoi poteri sono per legge limitati al compimento degli atti di ordinaria amministrazione e che non assume la qualifica di socio accomandatario. Se vengono meno tutti gli accomandatari la società può continuare ma possono sorgere dei problemi in sede di delibera.
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