Riscatto servizio militare: come utilizzare i contributi ai fini INPS

Il periodo di servizio militare, sia obbligatorio che volontario, può essere scomputato ai fini INPS. Viene fatto su richiesta dell’interessato, ed ecco come.

Servizio militare: i contributi figurati

E’ possibile che un contribuente voglia scomputare degli anni ai fini pensionistici. E’ il caso del riscatto degli anni dedicati allo studio per la laurea, o del servizio militare. Secondo quanto riportato dall’INPS i periodi di servizio militare, sia volontario che obbligatorio, sono utili per la determinazione del trattamento pensionistico. Il servizio deve essere prestato nelle Forze Armate Italiane, compresa l’Arma dei Carabinieri. L’accredito dei contributi figurati può essere richiesto per i lavoratori iscritti:

  • nelle gestioni speciali di lavoratori autonomi
  • nell’assicurazione obbligatoria per i dipendenti;
  • nei fondi speciali di previdenza gestiti dall’Inps.

L’accredito può essere richiesto anche dai superstiti dell’assicurato o del pensionato deceduto. Anche se il decesso è avvenuto prima del 30 aprile 1969. Non si può usufruire di questi contributi, se il periodo è già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione statale, o se a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo.

Servizio militare: accredito dei contributi

Esistono due periori contributivi che permettono l’accredito:

  • dopo il 30 giungo 1920, per i servizi di leva obbligatori o volontario, prestato sia durante la guerra che non;
  • il richiamo alle armi va anche considerato;
  • tra il 10 giungo 1940 e  il 15 ottobre 1946, arco di tempo relativo alla seconda guerra mondiale.

Devono anche essere accreditati i periodi in seguito al congedo, se rientrano in queste categorie di licenze:

  • coloniale;
  • di convalescenza senza assegni di infermità non dipendente da cause di servizio e di durata superiore a 30 giorni;
  • straordinaria per temporanea inabilità al servizio militare;
  • in attesa di abbreviazione di ferma;
  • illimitata o straordinaria senza assegni a condizione che nn sia stata concessa per motivi privati;
  • in attesa di nomina ad ufficiale di complemento;
  • di convalscenza anche se dovuta ad infermità non dipendente da cause di servizio;
  • immitato o straordinaria in attesa di disposizioni concesse nel corso e nel termine del secondo conflitto mondiale, incluse quelle relative a periodi successivi all’armistizio dell’8 settembre 1943. Inoltre, sul foglio matricolare occorre che sia apposta la dicitura “militare considerato in servizio”.
  • speciale senza assegni di durata prestabilita, purchè non concessa per motivi privati, a domanda o in attesa di trattamento di quiescenza.

Come presentare la domanda?

L’accredit può essere richiesto anche dai supersisti dell’assicurato o del pensionato deceduto. Anche se il decesso è avvenuto prima del 30 aprile 1969. Non si può usufruire di questi contributi, se il periodo è già stato considerato utile ai fini della concessione della pensione statale, o se a carico di altro trattamento pensionistico sostitutivo.

  • in occasione della presentazione di una domanda di prestazione;
  • contestualmente alla domanda di pensione;
  • per richiedere l’aggiornamento del conto assicurativo, indipendentemente, dalla richiesta di prestazione.

La domanda può essere presentata telematicamente avvalendosi dei servizi messi a disposizione del cittadino sul sito www.inps.it. L’accesso al servizio deve essere fatto tramite il PIN univoco e identificativo rilasciato al momento dell’iscrizione. E’ possibile presentare domanda anche tramite telefono. In questo caso, si deve chiamare il numero verde 803164 se si chiama da rete fissa. Ma anche al numero 06164164 se si utilizza il cellulare. Il costo della chiamata è relativo al proprio gestore. Infine, è possibile rivolgersi anche ai patronati o a tutti gli intermediari dell’istituto.

Quale documentazione deve essere presentata?

Il richiedente deve presentare alcuni documenti. Il primo è una dichiarazione sostitutiva di certificazione per attestare l’avvenuto adempimento o meno degli obblighi già elencati. Sarà poi l’istituto di previdenza stesso a verificare quanto dichiarato presso il Distretto o Ufficio militare indicato dal richiedente.

Altri contributi figurativi utilizzabili

Oltre a quelli già descritti, ci sono dei contributi figurativi che sono considerati equiparati al servizio di leva. In questa categoria rientrano:

  • prigionia subita da militare o militarizzato;
  • servizio prestato nelle Forze armate austriache dal 1915 al 1920;
  • il riconoscimento della qualifica di partigiano;
  • internamento nei lager nazisti;
  • servizio prestato nel Corpo di Polizia dell’Africa Italiana;
  • servizio presso l’Unine nazionale protezioni antiaerea;
  • Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;
  • vigili del fuoco con qualifica di ausiliario;
  • Pubblica sicurezza.

Inoltre rientrano anche il servizio militare volontario degli ex militari volontari dell’esercito, carabinieri o marina militare. Infine, fa parte anche il servizio civile prestato in paese in via di sviluppo. Ma anche servizi civile attivati dopo il primo gennaio 2006.

 

Francesca Cavaleri

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