Snc: le società in nome collettivo ecco come sono regolate

La snc o società in nome collettivo fanno parte delle società di persone. Di seguito, tutte le caratteristiche di questo tipo di imprese.

Snc: la responsabilità dei soci

Secondo l’art. 2291 del codice civile tutti i soci di una snc rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali. Qualsiasi altro patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. Infatti, l’elemento che caratterizza queste società è che i soci rispondono personalmente dei debiti contratti dall’esercizio della società. La responsabilità dei soci è:

  • illimitata, perché i debiti sociali rispondono, non solo con il patrimonio societario, ma anche personale;
  • solidale, in quanto i creditori possono rivalersi, per l’intero credito, sul patrimonio di uno qualsiasi dei soci;
  • sussidiaria, perché scatta solo se il patrimonio è insufficiente a pagare i creditori della società.

Per tale morivo l’amministrazione della società spetta a tutti i soci, ma si può disporre che venga riservata anche a solo parte di essi. In altre parole, può essere disgiunta e allora ogni socio può compiere operazioni sociali disgiuntamente dagli altri. Oppure, congiunta ma in questo caso è necessario il consento di tutti i soci.

Snc: la costituzione della società

Quando si costituisce una Snc deve essere redatto un atto costitutivo. Se la stipula è avvenuta tramite un atto pubblico, è obbligatorio il deposito del notaio. Quest’ultimo deve contenere il nome e il cognome e gli elementi identificativi di tutti i soci, la ragione sociale, la durata, la sede principale e secondaria, l’oggetto sociale ed i conferimenti. Inoltre, alcune due formalità devono essere espletate. Entro 20 giorni dalla stipula l’atto deve essere registrato presso l’Ufficio del registro, contestuale al versamento della relativa imposta. Inoltre, entro 30 giorni dalla stipula, l’atto deve essere depositato per l’iscrizione nel Registro delle imprese della camera di commercio. Altri adempimenti da fare sono:

  • la comunicazione all’Ufficio Iva dell’inizio di attività;
  • la trasmissione dell’atto costitutivo, entro 3 mesi, all’Ufficio delle imposte dirette;
  • il deposito della firma degli amministratori, entro 15 giorni dalla nomina.

Quali sono i costi di apertura di una Snc?

Prima di procedere facciamo un breve riassunto sui prezzi da sostenere per aprire una Snc. Nel momento della costituzione del’atto costitutivo da parte del Notaio, vi è da pagare anche la sua parcella. Un costo medio potrebbe essere di 1500 euro, più IVA. A questa somma occorre sommare la ritenuta del 20% compresi i bolli. Inoltre, tutta la pratica relativa alle imposte viene trattata da un commercialista, con importo medio 350-400 oltre IVA. Il commercialista è quello che poi tiene tutta la contabilità annualmente, con tutte le implicazioni. Stiamo un costo di 1500 euro annuo, sempre se non sono previsti operazioni extra. Infine, rimane da valutare l‘INPS. Circa 3000 euro annui per ogni socio. Tale somma viene ripartita in 4 rate, una ogni trimestre.

Come funzionano i conferimenti in società?

Con la costituzione dell’atto costitutivo i soci si impegnano ad apportare qualcosa in società. Tra questi rientrano: i beni, il denaro, un’azienda funzionante oppure una prestazione d’opera. Anche se a dire il vero il denaro è il caso di apporto più utilizzato. Ma può succedere che un socio conferisca in azienda dei beni, se si tratta di qualcosa che può essere utilizzato dall’impresa. Ad esempio si parla di terreni, fabbricati, macchinari o merci. Il caso di apporto di un’azienda funzionante, si verifica quando un’impresa individuale si trasforma in società. Tutti questi apporti andranno a formare l’inventario iniziale, la base su cui procedere e crescere.

Come vengono ricompensati i soci?

Il compenso ai soci si chiama partecipazione agli utili. Si tratta di redditi da lavoro autonomo e per questo motivo sottoposti alla ritenuta fiscale del 20%. Ma a questa va aggiunta anche la ritenuta di 1/3 del contributo e l’INPS del 12%. Inoltre, l’utili di esercizio può anche non essere distribuito ai soci, ma destinati ad una riserva volontaria. Questa può essere utilizzata per coprire eventuali difficoltà che lungo il corso di vita di un’azienda possono capitare. Ed è anche abbastanza normale che questo accada.

Snc: il recesso, lo scioglimento e l’esclusione di un socio

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio per recesso, esclusione o morte, pone il problema della liquidazione della sua quota. Secondo l‘art 2289 del cc la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento e che il pagamento deve essere eseguito entro sei mesi dalla data dello stesso. In questo caso si dovrà redigere un bilancio straordinario. Proprio perché l’assenza di una quota, deve comportare il “rimpasto” delle quote. Infine, la snc può anche sciogliersi per il decorso del termine della durata, il conseguimento dell’oggetto sociale o per improvvisa impossibilità di continuare. Sciolta la società, si procede alla nomina di un liquidatore che provvederà a riscuotere i crediti, pagare i debiti e liquidare, ripartendo tra i soci il patrimonio che residuerà. Al termine della liquidazione, sarà richiesta la cancellazione della società dal Registro delle imprese.

Francesca Cavaleri

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Francesca Cavaleri
Tags: società

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