Le SpA sono società per azioni, una acronimo ben conosciuto in molte società italiane di grandi dimensioni. Ecco tutti gli aspetti di questo tipo di impresa.
Le SpA fanno parte delle società di capitali. E’ senza dubbio la più importante impresa in quanto rappresenta la forma giuridica assunta dalle grandi imprese. Questo perché spesso hanno bisogno di un fabbisogno molto rilevante. Rispetto alle società di persone (Sas o Snc), hanno delle caratteristiche ben precise:
Nelle SpA i capitale è diviso in quote, chiamate azioni. Alcune società di grandi dimensioni permettono la negoziazione delle proprie azione in Borsa valori. Questo fa si che le società possano allargare la loro platea di risparmiatori e di ottenere massiama diffusione tra il pubblico. Aumentando così la sua quota di capitale.
Le azioni sono titoli nominativi che conferiscono al possessore la titolarità di una quota di proprietà del patrimonio sociale. Nel nostro ordinamento esistono una vasta gamma di azioni, che attribuiscono diversi diritti. Ad esempio, le esistono le azioni ordinarie, che attribuiscono ai possessori il diritto di voto, i dividendi, le opzioni ed una quota del netto finale. Le azioni privilegiate, invece, attribuiscono particolari diritti in sede di riparto degli utili e di rimborso del patrimonio netto allo scioglimento della società. Ed ancora, le azioni di risparmio (art 145 del D.Lgs 24/02/1998, n.58) possono essere emesse solo dalle società quotate in Borsa. Esistono anche le azioni di lavoro emesse a fronte delle quote di utili che l’assemblea ha deliberato di assegnare ai dipendenti. Infine, le azioni di godimento, sono attribuite ai possessori delle azioni rimborsate ai soci in occasione di una riduzione del capitale sociale.
Una caratteristica delle società per azioni è la diffusione del capitale di rischio tra cui un grande numero di soci. Il tal modo, il controllo della società si concentra nelle mani di un numero limitato di azionisti che formano il gruppo di comando. Le S.p.A. sono caratterizzate da tre organi importanti:
L’assemblea degli azionisti rappresenta l’organo volitivo della società. E’ convocata dagli amministratori. Mentre il consiglio di amministrazione è l’organo direttivo, cioè quello che deve date attuazione alle delibere dell’assemblea e gestire l’attività aziendale. Infine, il consiglio sindacale che svolge attività di controllo. Quest’ultima attività è rivolta a controllare l’amministrazione della società e vigilare sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo da parte degli organi sociali. Ma anche accertare che la contabilità sociale sia regolarmente tenuta.
Per la costituzione della società per azioni occorre redigere diversi documenti. Occorre la stipulazione dell’atto costitutivo mediante atto pubblico. L’atto costitutivo deve essere omologato da parte del Tribunale e l’iscrizione della società nel Registro delle imprese. Questo adempimento deve essere fatto entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Mentre per l’iscrizione al Registro delle imprese, occorrono 30 giorni dalla notifica del decreto di omologazione. Un altro obbligo è quello di versare, presso un istituto di credito, almeno un terzo dei conferimenti in denaro. Non dimenticare, la dichiarazione di inizio di attività all’Ufficio Iva, con richiesta di attribuzione del numero di partita IVA. Inoltre, occorre iscrivere nel Registro delle imprese dell’accettazione di carica da part degli amministratori o dei sindaci. Infine, il versamento della tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri contabili.
Gli apporti di denaro, come in qualsiasi tipo di società, sono quelli più diffusi. Infatti, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, i conferimenti devono essere in denaro (Art.2342 c.c.). L’esecuzione di tali conferimenti avviene per i 3/10 del loro importo mediante versamento del conto corrente presso un istituto di credito. Mentre i restanti 7/10 saranno versati in uno o più riprese e dietro richiesta degli amministratori su conti correnti aperti presso una o più banche. Nel caso di conferimenti in beni, deve essere effettuata una relazione giurata di stima. E’ redatta da parte di un esperto nominato dal Presidente del tribunale. Ma è contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a ciascuno di essi attribuito e i criteri di valutazione seguiti. Infine, il conferimento di un complesso aziendale, viene assimilato a un unico conferimento in natura. Anche in questo caso occorre la relazione di stima.
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