Negli ultimi tempi sono cambiati gli incentivi per il datore di lavoro ad assumere disabili. Tutto ciò, grazie alle modifiche all’art. 13 della legge n. 68/99. Andiamo a vedere nel dettaglio quali agevolazioni per il datore di lavoro, spettano nell’assumere un disabile.
Dunque, le aziende avranno modo di usufruire per un periodo di 36 mesi, di un contributo del 70% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per ognuno dei lavoratori disabili che essa abbia assunto, con un contratto a tempo indeterminato e che abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ascritte dalla I alla III categoria di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978.
Ci sarà un incentivo del 35% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, invece in caso di riduzione della capacità lavorativa del disabile compresa tra il 67% e il 79% oppure con minorazioni inserite nella quinta o nella sesta categoria, di cui alle tabelle annesse al DPR 915/1978. Ancora in questo caso ci sarà una durata effettiva di 36 mesi di tempo.
Avremo, tuttavia, delle disposizioni sugli incentivi ancora più proficui qualora saranno assunti lavoratori con disabilità intellettiva e psichica, per i quali è prevista la concessione di un contributo del 70% della retribuzione mensile lorda, sempre imponibile ai fini previdenziali, ma stavolta per la durata di 60 mesi per ognuno dei lavoratori con disabilità che abbia capacità lavorativa superiore al 45% e che sia assunto a tempo indeterminato o anche a tempo determinato, purché sia per un periodo non inferiore ai dodici mesi e per tutta la durata del contratto.
Anche la procedura di concessione dell’incentivo è stata decisamente cambiata. Di fatto, l’incentivo (o agevolazione che dir si voglia) non sarà più emesso dalle Regioni, bensì verrà corrisposto direttamente dall’Inps previa conguaglio nelle denunce contributive mensili, ai datori di lavoro.
Va precisato che tali contributi potranno essere richiesti anche dai datori di lavoro privati che abbiano assunto a tempo indeterminato dei lavoratori disabili.
Tale domanda per poter ottenere il suddetto incentivo viene trasmessa, previa apposita procedura telematica, all’INPS. Quindi, quest’ultimo provvederà, in un tempo di cinque giorni, a fornire comunicazione telematica sulla disponibilità effettiva di risorse per ottenere o meno l’incentivo.
Stando all’ articolo 11 del DL 151/2015 che ha modificato l’art. 14 della legge n. 68/99, andando a sostituire la lettera b del comma 4, si prevede che il Fondo regionale alimentato dalle sanzioni amministrative debba erogare contributi per un rimborso forfettario parziale delle seguenti spese necessarie:
Dunque, a tali specifiche, il rimborso parziale delle spese sostenute per l’adattamento del posto di lavoro non sarà reso valido sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13 della Legge n. 68/99, bensì sui singoli Fondi regionali che siano inerenti all’occupazione dei lavoratori disabili. Dunque, la domanda per ottenere questo tipo di incentivo, non sarà più presentata all’INPS, da parte del datore di lavoro, ma ad un centro impiego di riferimento.
Dunque, questo è quanto c’è da sapere per quanto riguarda le possibili agevolazioni per un datore di lavoro all’assunzione di personale disabile.
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