Oggi andremo insieme, allegramente, a sfoderare le cose da sapere inerenti alla Certificazione Unica. Una piccola guida, insomma, utile al contribuente, per scoprire i compensi corrisposti ai contribuenti minimi e forfettari.
E’ il caso di ricordare che i sostituti di imposta sono tenuti a consegnare e compilare la Certificazione Unica anche ai titolari di partita IVA che si adoperano in regime forfettario e in regime dei minimi, sebbene tali redditi non siano soggetti a ritenuta d’acconto. Andiamo a vedere approfonditamente come includere nella dichiarazione le somme corrisposte in tali regimi. Innanzitutto, va chiarito che tale adempimento permette al Fisco di effettuare i relativi controlli fiscali atti anche a verificare eventuali incongruenze dei ricavi/compensi indicati nella certificazione UNICO PF.
Precisiamo che nello specifico ci sono due categorie soggette ad obbligo di Certificazione Unica e di compilazione del modello 770. Ci riferiamo ai soggetti ordinari che fatturano ad un soggetto ordinario ed agli ordinari che fatturano ad un soggetto minimo. Ci sono, tuttavia, anche obblighi di Certificazione Unica, ma senza obbligo di 770. Ed è il caso dei soggetti ordinari che ricevono fattura da soggetto in regime minimo o forfettario. Ma tale situazione riguarda anche i minimi che ricevono una fattura da un minimo o forfettario. Infine, sono inclusi i forfettari che ricevono una fattura da un minimo o forfettario.
Molti si chiedono come avviene la compilazione della Certificazione Unica, per forfettari e minimi. Dunque, se una Partita IVA eroga compensi ad un minimo o ad un forfettario dovrà compilare il punto 4 della Certificazione Unica, ovvero alla dicitura “ammontare lordo corrisposto” ed il punto 7 che recita “altre somme non soggette a ritenuta”.
Se un soggetto ordinario, forfettario, o minimo emette fattura ad un forfettario, non essendo quest’ultimo un sostituto d’imposta, compilerà semplicemente il quadro RS nel modello Redditi Persone fisiche. In caso contrario, invece, ove vi siano i professionisti operanti in regime dei minimi o forfettario ad erogare compensi a professionisti in regime ordinario, le regole da seguire saranno diverse a seconda dei casi.
Aggiungiamo, inoltre che i titolari di partita IVA che operano nel Regime dei minimi sono ritenuti sostituti d’imposta, diversamente dai forfettari. Tale cosa comporta l’obbligo di versare la ritenuta d’acconto entro il giorno 16 del mese seguente a quello del pagamento e di effettuare certificazione del compenso, tramite compilazione di Certificazione Unica e modello 770.
Ma quali somme vanno riportate nella Certificazione Unica?
Alla annosa e legittima domanda dei contribuenti, la risposta è semplice. Nella Certificazione Unica andrà riportato il totale dei compensi e delle eventuali provvigioni corrisposti agli autonomi nel periodo d’imposta 2019.
Pure per quanto riguarda l’eventuale rivalsa INPS del 4% andrà riportata nella Certificazione Unica, poiché contribuisce alla formazione del compenso. Il contributo integrativo, invece, relativo alle casse professionali non rientra nella formazione del compenso, pertanto non andrà riportato nella compilazione.
In ultimo, ma non ultimo sarà bene tenere a mente altri piccoli particolari. Ad esempio, nel caso in cui non vi sia obbligo di Certificazione Unica e/o del modello 770, il forfettario sarà comunque tenuto a compilare il quadro RS nel modello Redditi Persone Fisiche.
Ovviamente, molti si chiederanno quali sono le scadenze per inviare la Certificazione Unica e quali rischi si incorrono per errato o mancato invio dello stesso CU. Per coloro che sono soggetti obbligati alla compilazione del CU, la scadenza ultima per l’invio dello stesso, all’Agenzia delle Entrate è prevista per il 16 marzo, stessa data per la consegna al lavoratore autonomo, anche nel caso in cui si è in regime dei Minimi o in regime forfettario. Non va sottovalutato il rischio e pericolo di sanzioni.
Le sanzioni per il mancato o errato invio della CU per i contribuenti minimi è pari alla somma di 100 euro per ognuna delle Certificazioni errate, omesse o tardive.
Tuttavia, c’è un modo per sopperire all’errore. Qualora l’errore venisse corretto entro un limite di 5 giorni successivi alla scadenza, all’errata trasmissione della CU non viene applicata alcuna sanzione. Quindi, un tempo di 5 giorni per rimediare al misfatto.
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