Chi ha partita Iva ha diritto agli assegni familiari? Prima di rispondere a questa domanda è bene sottolineare che esiste una differenza tra essi e l’assegno nucleo familiare (ANF). Quest’ultimo viene erogato dal datore di lavoro al lavoratore dipendente e dall’INPS ai pensionati da lavoro dipendente. Mentre, gli assegni familiari vengono pagati solo dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ad alcune categorie di lavoratori. In ogni caso, entrambe le misure rappresentano un contributo dello Stato concesso alle famiglie per ogni familiare a carico.
I titolari di partita IVA non hanno diritto agli ANF, ma in qualche caso possono ottenere gli assegni familiari. Le categorie di lavoratori autonomi che possono usufruire del beneficio sono solo due: coltivatori diretti, mezzadri e coloni; piccoli coltivatori diretti (per le giornate di lavoro autonomo con le quali integrano quelle di lavoro agricolo dipendente);
Hanno diritto agli assegni familiari, anche i titolari di pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi riservate a commercianti, artigiani, coloni, mezzadri e coltivatori diretti.
Per quanto concerne gli ANF, invece, i beneficiari sono i liberi professionisti e i lavoratori subordinati, purché iscritti alla Gestione Separata INPS.
Tuttavia, le suddette categorie che rientrano tra i destinatari degli assegni familiari devono essere in possesso del requisito economico per poterne beneficiare. Infatti, il reddito familiare non deve superare il limite di reddito stabilito dall’INPS.
Come appena accennato, i lavoratori autonomi e i pensionati che hanno diritto agli assegni familiari, per poterne davvero fruire non devono superare le seguenti soglie di reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione del trattamento di famiglia per il primo figlio e per il genitore a carico e relativi equiparati e le soglie di reddito familiare annuale oltre il quale cessa la corresponsione di tutti gli assegni familiari o quote di maggiorazione di pensione, in base al numero di componenti del nucleo familiare:
Le suddette soglie di reddito massimo cambiano nel caso in cui i soggetti beneficiari siano vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati, non sposati. Variano ancora se nel nucleo familiare siano comprese persone, per le quali possono attribuirsi i trattamenti di famiglia, dichiarate totalmente inabili. Infine, una quarta tabella riguarda i soggetti beneficiari vedovi, divorziati, separati legalmente, abbandonati e non sposati e anche con persone nel nucleo familiare, dichiarate totalmente inabili.
Per trovare tutti gli importi dei limiti di reddito presenti nelle quattro tabelle, clicca QUI e poi vai su Allegato 1 nella pagina INPS che si apre.
Per considerare un familiare a carico, l’INPS ha stabilito dei limiti di reddito: 726,11 euro (coniuge, un genitore e ciascun figlio o equiparato); 1.270,69 euro (due genitori ed equiparati).
Si ricorda che le soglie reddituali sopracitate per gli assegni familiari sono differenti dal reddito massimo annuo previsto affinché un familiare sia considerato fiscalmente a carico (e quindi per beneficiare delle relative detrazioni): in tal caso, infatti, è pari a 2.841 euro.
Per ogni familiare a carico è riconosciuto ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri un importo mensile pari a 8,18 euro. Ai pensionati iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è riconosciuto un importo di 10,21 euro. Infine, ai coltivatori diretti per i genitori ed equiparati spetta un importo decisamente minore, solo 1,21 euro.
L’invio della domanda va effettuato tramite la modalità telematica sul sito web dell’INPS – servizio di “Invio OnLine di Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”; Contact Center da rete mobile (06164164) al costo dell’operatore oppure da rete fissa (803164) gratuitamente. E’ possibile rivolgersi anche ai Patronati.
Si ricorda, infine, che qualora la domanda venga presentata quando il diritto è già sorto, allora gli arretrati degli assegni familiari saranno riconosciuti entro il limite massimo dei cinque anni precedenti.
L’assegno unico universale scatterà il 1° gennaio 2022 per tutti i lavoratori, compreso quelli attualmente esclusi da molte misure di sostegno per i figli. Il governo Draghi non è riuscito a farlo entrare in vigore il 1° luglio 2021, così come auspicato. Tuttavia, a partire da quest’ultima data, la misura partirà per i disoccupati e i lavoratori autonomi che non percepiscono gli assegni familiari.
Si tratta di una soluzione ponte che prevede un assegno semplificato con importi minori rispetto a quello di 250 euro massimi che viene calcolato sui redditi familiari. Per tutto il 2021 rimarranno le detrazioni fiscali per i figli a carico e altre misure di sostegno come il bonus bebè, il bonus mamma e il premio alla nascita. L’assegno ponte che partirà a luglio dovrebbe avere un importo di 100 euro per ogni figlio, comunque da calcolare in base all’ISEE.
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