Chi paga l’imposta di bollo sulle fatture e sulle fatture elettroniche?

L’imposta di bollo è una tassa che in Italia si paga obbligatoriamente per l’emissione e per la produzione di tanti atti e documenti. Tra questi non fanno eccezione le fatture in generale e pure quelle digitali, ovverosia le fatture elettroniche. Ed allora, chi paga l’imposta di bollo sulle fatture e sulle fatture elettroniche?

Imposta di bollo sulle ricevute e sulle fatture per le operazioni fuori campo Iva

Al riguardo c’è da dire che, in generale, l’imposta di bollo è dovuta per tutte le fatture e per tutte le ricevute che, aventi un importo superiore alla soglia dei 77,47 euro, non prevedono l’addebito dell’Iva. In tal caso, infatti, c’è l’obbligo di legge di apporre sulla fattura o sulla ricevuta una marca da bollo da 2 euro il cui contrassegno automatico si può acquistare in tabaccheria. Inoltre, la marca da bollo da 2 euro deve essere apposta ai sensi di legge sempre e solo sul documento originale.

Riguardo a chi paga la marca da bollo da 2 euro sulla fattura, questa è sempre a carico del debitore. Pur tuttavia, senza l’applicazione della marca da bollo, per il regime sanzionatorio sono obbligatamente solidali entrambe le parti in causa, ovverosia sia chi ha emesso, sia chi ha ricevuto la fattura o la ricevuta.

Ecco chi paga l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e come si versa

Per le fatture elettroniche che transitano sul Sistema di Interscambio che è gestito dall’Agenzia delle Entrate, e che sono soggette al pagamento dell’imposta di bollo, la tassa che è a carico del cliente non viene assolta con la classica marca, ma viene assolta in maniera virtuale e, tra l’altro, non deve essere specificata nell’e-documento.

Per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che avviene su base trimestrale, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti titolari di partita Iva due elenchi. E precisamente l’elenco A, che è non modificabile, dove sono presenti tutte le fatture per le quali è stato indicato correttamente l’assolvimento dell’imposta di bollo. E l’elenco B che, invece, è modificabile da parte del contribuente.

Scaduti i termini di visione e di eventuali correzioni dei due elenchi, sarà direttamente l’Agenzia delle Entrate a calcolare l’imposta di bollo complessivamente dovuta. Con l’importo da pagare che sarà rilevabile dal portale ‘Fatture e corrispettivi‘. Il portale da dove, tra l’altro, è possibile indicare l’Iban ai fini dell’addebito diretto su conto corrente dell’importo dell’imposta di bollo dovuta. In alternativa, l’imposta di bollo si può pagare pure in modalità telematica con il modello F24.

Per il versamento in modalità telematica dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, con il modello di pagamento unificato F24, occorre indicare e riportare correttamente i codici tributo. Ovverosia i codici tributo ‘2521‘, ‘2522‘, ‘2523‘ oppure ‘2524‘ se trattasi, rispettivamente, di imposta di bollo da pagare per il primo, per il secondo, per il terzo oppure per il quarto trimestre. Mentre i codici tributo ‘2525‘ e ‘2526‘, da indicare nel modello F24 con i relativi importi, sono quelli riguardanti, eventualmente, l’applicazione rispettivamente delle sanzioni e degli interessi.