Oggi andiamo a vedere come funzionano le detrazioni per gli agenti di commercio. Nello specifico, nel novero della questione, andremo a scandagliare per quali spese di rappresentanza avvengono tali detrazioni. Scopriamolo assieme.
Dunque, le spese di rappresentanza per un agente di commercio appartengono, sostanzialmente alle tre seguenti tipologie:
Dunque, appurato ciò, occorre precisare che in tutti i casi di queste tipologie di spesa, sopra elencate, ai fini fiscali, si fa sempre riferimento al valore unitario al netto dell’Iva e quindi si potrà dedurre il costo sostenuto in maniera integrale e detrarre (sempre integralmente) l’Iva, qualora il valore unitario sia inferiore a € 25,82. Nel caso in cui, invece, il costo del bene/servizio dovesse essere superiore ai € 25,82 ed inferiore ai € 50,00, si potrà esclusivamente detrarre il valore unitario del bene/servizio e non si potrà sottrarre l’Iva.
Dunque, per un breve riepilogo esplicativo, potremmo dire che se spendi fino a 25,82 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio, detrai integralmente l’Iva. Qualora, invece spendi fino più di 25,82 euro e meno di 50,00 euro (al netto dell’Iva), deduci integralmente il costo del bene/servizio ma non detrai l’Iva.
Una volta appurato quali sono le tipologie, dobbiamo precisare ulteriori ragguagli sulla questione delle spese di rappresentanza. Quindi, occorre dire che per tutte le spese di rappresentanza che hanno un valore unitario superiore ai 50,00 euro sarà riconosciuta un’eccedenza in deduzione nel periodo d’imposta di sostenimento solo se in presenza dei requisiti di inerenza e congruità definiti nel D.M. 19/11/2008 che potrà consentire la deducibilità delle spese di rappresentanza nella misura integrale.
Va ricordato e precisato che vengono ritenute inerenti le spese di rappresentanza sostenute per le seguenti tipologie:
Per chiudere il quadro completo della situazione va aggiunto che la deducibilità fiscale opera sempre, univocamente, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese di rappresentanza, le quali vengono comunque commisurate all’ammontare dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell’impresa. I quali risulteranno tali dalla dichiarazione dei redditi, con una struttura esclusivamente e sistematicamente a scaglioni. Il tetto di deducibilità di tutto ciò sarà pari a:
In ultimo, ma non ultimo, un punto di chiarezza tra le differenze tra spese deducibili e spese detraibili. Quindi un breve riepilogo delle differenze tra deducibilità e detraibilità. Va subito, quindi detto che deducibilità e detraibilità non sono la stessa cosa.
La prima delle due, quindi la deducibilità è inerente alla percentuale del costo che può essere portato in deduzione (appunto) dai ricavi ammontati per la determinazione del reddito imponibile, quando faremo la dichiarazione dei redditi. La detraibilità dell’IVA, invece consiste nella percentuale dell’IVA assolta sulle fatture di acquisto ed essa può essere detratta dall’IVA addebitata alle fatture di vendita all’atto del calcolo dell’ammontare di debito IVA verso l’Erario.
Dunque, questo è quanto vi era di più necessario da sapere. Ora, in qualità di agenti di commercio, non vi resta che tenere meglio d’occhio il vostro portafogli aziendale e le vostre spese di rappresentanza.
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