I grandi contribuenti possono richiedere all’Agenzia delle Entrate un documento che, disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese, ha poi una validità che è pari a 4 mesi. Si tratta, nello specifico, del DURC fiscale che, anche in via telematica, può essere richiesto al Fisco rivolgendosi alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate che è competente per territorio.
Di conseguenza, in via telematica, la richiesta deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) alla struttura dell’Agenzia delle Entrate competente. Gli indirizzi PEC delle direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili a questo link.
Nel caso in cui l’impresa non rientri tra i grandi contribuenti, invece, il DURC fiscale in base al domicilio dell’impresa può essere richiesto rivolgendosi ad un ufficio territoriale della Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. L’impresa in possesso del DURF, agli occhi dei committenti, attesta la propria regolarità fiscale per lavori di di appalto, subappalto e simili superiori alla soglia dei 200.000 euro. Gli indirizzi PEC delle direzioni provinciali dell’Agenzia delle Entrate sono invece reperibili a questo link.
Il Durc fiscale che viene rilasciato dall’Agenzia delle Entrate permette alle imprese, in materia di appalti, subappalti e simili, di non essere soggetta alle nuove regole restrittive in materia di ritenute e di compensazioni. Per ottenere il DURC fiscale l’impresa deve essere in attività da almeno tre anni, deve essere in regola con gli obblighi dichiarativi e, tra l’altro, non deve avere accertamenti esecutivi o iscrizioni a ruolo. Così come il Fisco rilascia il documento se e solo se per l’impresa richiedente i versamenti in conto fiscale risultano essere non inferiori al 10% dei ricavi e/o dei compensi.
Esente da imposta di bollo e dal pagamento di tributi speciali, il DURC fiscale, che è anche noto con la sigla DURF, è un documento che, su richiesta dell’impresa, l’Agenzia delle Entrate rilascia sempre e solo dopo aver effettuato le dovute verifiche. E precisamente la verifica sulla base dei dati che sono stati trasmessi dagli agenti della riscossione, e la verifica sulla base delle risultanze del sistema informativo dell’anagrafe tributaria.
Al momento del rilascio del DURC fiscale, l’impresa può chiedere al Fisco l’emissione di un nuovo documento aggiornato nel caso in cui dovesse ritenere che ci sono dei dati che non sono stati presi in considerazione. In tal caso al riscontro, e qualora ci siano i presupposti, dopo ulteriori e adeguate verifiche l’Agenzia delle Entrate procederà con l’emissione di un nuovo certificato che avrà sempre una validità che è pari a quattro mesi a partire dalla data del rilascio.
Ai sensi dell’art. 17-bis Dlgs 241/97, per la richiesta del certificato di sussistenza dei requisiti per le imprese appaltatrici c’è online, sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il Facsimile che è visionabile e scaricabile in formato editabile. Da parte del direttore dell’Agenzia delle Entrate, lo schema di certificato è stato approvato con apposito provvedimento in data 6 febbraio del 2020.
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