Ecobonus 65% è la detrazione più scelta tra le normative a rispetto ambientale. Una guida per capire come funziona, chi può usufruirne e come fare a richiederlo.
Il cosiddetto Ecobonus è stato introdotto con la Legge Finanziaria 296/2006, ma che viene rinnovato ogni anno. Pertanto, anche per il 2021 l’ecobonus sarà richiedibile. Si tratta di una agevolazione che prevede la detrazione fiscale IRPEF o IRES, pari al 65%. Si tratta spesso di interventi su singole unità immobiliari. L’Ecobonus può anche essere unito con il sismabonus, ottenendo un aumento della percentuale, che in alcuni casi può arrivare al 85%. Ma in senso più generale lo scopo è quello ridurre il fabbisogno energetico di riscaldamento, migliorare i sistemi di riscaldamento invernali, anche attraverso l’istallazione di pannelli solari sugli immobili. Le spese devono essere sostenute tutte entro il 31 dicembre 2021. Anche se le detrazioni sono da ripartirsi in 10 anni, con pari importo.
Gli interventi soggetti all’Ecobonus sono diversi, e possiamo così riassumerli:
Possono usufruire della detrazione tutti contribuenti residente in Italia e non, anche se titolari di reddito d’impresa, ma che posseggono l’immobile. Infatti l’agenzia delle entrate precisa che i soggetti ammessi all’agevolazione sono:
L’importante è essere proprietari o detentori del bene su cui andranno fatti i lavori di riqualificazione energetica. Pertanto, occorre avere il titolo idoneo a dimostrare il diritto sull’immobile. L’ecobonus può anche essere applicato alle parti condominiali degli edifici. Inoltre possono essere ammessi alla detrazione le seguenti persone:
Elemento fondamentale per richiedere l’Ecobonus 65% è che gli interventi devono essere fatti su immobili già esistenti. Non importa la categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale. Per ottenere la detrazione occorre essere in possesso di alcuni documenti:
Tutti i pagamenti devono essere effettuati attraverso mezzi tracciabili, come ad esempio il bonifico bancario e postale. Infine entro 90 giorni dai lavori effettuati occorre inviare telematicamente all‘Enea proprio la scheda informativa.
Si l’ecobonus è possibile utilizzarlo anche da parte dei condomini. In particolare per le spese sostenute dal primo gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Per questo tipi di interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (70%-75%). Ma questo è possibile quando vengono determinati indici prestazione energetica. Questi vanno calcolati sull’ammontare complessivo non superiore a 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono tutto l’edificio. Anche in questo caso è possibile combinare degli interventi riferiti al sismabonus per ottenere una percentuale maggiore di detrazione. Infatti sale a 136 mila euro la spesa massima detraibile. Figura importante è quella dell’amministratore di condominio che dovrà procedere alla redazione di alcuni documenti. Inoltre quantificare per ogni condominio le quote da poter portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi.
Riportiamo la tabella riassuntiva proposta dall’Agenzia delle entrate
Tabella n. 1 – LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ECOBONUS)
Tipo di intervento | detrazione massima |
---|---|
riqualificazione energetica di edifici esistenti (tali interventi non sono ammessi al Superbonus) | 100.000 euro |
su involucro di edifici esistenti (per esempio, pareti, finestre, tetti e pavimenti) | 60.000 euro |
installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda | 60.000 euro |
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione ad aria o ad acqua dal 2008, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia dal 2012, sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria | 30.000 euro |
dal 2015, acquisto e posa in opera di schermature solari | 60.000 euro |
dal 2015, acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili | 30.000 euro |
dal 2016, acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, di produzione di acqua calda, di climatizzazione delle unità abitative | • 15.000 euro, per interventi effettuati dal 6 ottobre 2020 • non è previsto un limite massimo di detrazione per interventi effettuati prima del 6 ottobre 2020 |
dal 2018, acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | 100.000 euro |
interventi sull’involucro degli edifici per i quali spetta la detrazione del 70 o 75% | non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio |
interventi su parti comuni di edifici per i quali spetta la detrazione dell’80 o 85% | non è previsto un limite massimo di detrazione ma un ammontare complessivo delle spese, che non deve essere superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio (tali interventi non sono ammessi al Superbonus) |
Tuttavia possiamo dire che rientrano tra le opere agevolabili:
Infine prima di cimentarsi in opere mossi dall’entusiasmo, il consiglio è quello di affidarsi ad aziende professioniste in questo tipo di lavori.
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