Può capitare che una partita Iva, aperta per avviare un’attività d’impresa o un lavoro autonomo, non sia stata chiusa a seguito della mancata movimentazione per diverso tempo. Una situazione di questo tipo rientra come “partita Iva inattiva” e si verifica, frequentemente, quando l’attività subisce un calo drastico che porta il titolare al mancato utilizzo della sua posizione.
Di regola, il titolare di una partita Iva non più attiva dovrebbe procedere alla chiusura, presentando all’Agenzia delle Entrate il modello AA9/12 entro trenta giorni dalla data di cessazione dell’attività. Tuttavia, è frequente anche il caso di apertura di partita Iva per un’attività sporadica o secondaria, come nel caso di un consulente che svolga attività esterne all’impresa per la quale lavora. Attività di questo tipo richiedono di avere una partita Iva.
Pur essendo difficile individuare la data a partire dalla quale l’attività può considerarsi cessata e quindi di decorrenza dei 30 giorni, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per porre un limite alle partite Iva inattive con il provvedimento del 3 dicembre 2019. Innanzitutto definendo come partita Iva inattiva la posizione che, sulla base degli elementi e dei dati in possesso dell’Agenzia, risulti non aver esercitato, nelle 3 annualità precedenti, attività di impresa oppure attività professionali o artistiche. In tal caso, l’Agenzia delle Entrate procede d’ufficio alla chiusura della partita Iva dandone comunicazione al titolare tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (A/R).
Più nel dettaglio, sono definiti nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate i criteri e le modalità di chiusura delle partite Iva. Le posizioni individuate per la chiusura perché nelle tre annualità precedenti non hanno esercitato attività di impresa, professionale o artistiche rientrano nella casistica, verificatasi nel periodo indicato, di non aver presentato la dichiarazione Iva, se dovuta, o la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo o di impresa. La chiusura avviene in modalità centralizzata e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche – qualora all’Anagrafe tributaria non risultino evidenze che facciano emergere l’operatività del soggetto titolare di partita Iva – si procedere all’estinzione contestuale anche del codice fiscale.
Tuttavia, nel caso in cui il titolare ritenga che la procedura d’ufficio di chiusura della partita Iva non sia corretta, può presentare le proprie ragioni rivolgendosi a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate e fornendo prova della propria qualificazione di soggetto passivo ai fini Iva. Più dettagliatamente, il termine per far valere elementi non considerati o erratamente valutati dall’Agenzia delle Entrate nella chiusura della partita Iva possono essere fatti presenti entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di chiusura. Allo stesso modo, il soggetto diverso da persona fisica che contesti la chiusura anche del codice fiscale, può rivolgersi agli uffici dell’Agenzia delle Entrate per richiederne la riattivazione presentando motivazione.
I soggetti che presentino ricorso motivato per la chiusura della partita Iva sono soggetti alla decisione dell’Agenzia delle Entrate la quale, dopo verifica della documentazione e delle argomentazioni prodotte dal titolare, può decidere di archiviare la comunicazione di chiusura lasciando il soggetto in stato di attività. Al contrario, l’Agenzia può decidere di rigettare l’istanza motivandone la decisione.
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