Prescrizione contributi: quando non sono più dovuti

Prescrizione contributi INPS omessi, dichiarati e non

I contributi INPS, siano essi omessi che non dichiarati dal contribuente, hanno un termine di prescrizione pari a cinque anni, così come previsto per tutte le altre forme di previdenza obbligatorie.

La questione molto dibattuta riguarda quale sia la data da cui decorre la prescrizione. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale e i contribuenti si sono più volte scontrati in sede giudiziale, in quanto ognuna delle parti riteneva la data iniziale della decorrenza del periodo di prescrizione, in modo differente.

Il problema si pone in quanto capita non di rado che l’INPS invii l’avviso di pagamento al contribuente che ha omesso il versamento dei contributi previdenziali dovuti, poco prima del termine della prescrizione. A questo punto, il contribuente vuole verificare se il debito contributivo sia già prescritto.

Generalmente, i contributi INPS da dichiarazione si prescrivono in cinque anni, entro tale termine l’Istituto deve inviare al contribuente la richiesta di pagamento dei versamenti omessi, azzerando di fatto la prescrizione. Ma è molto importante stabilire da quale data partono i cinque anni da conteggiare per la prescrizione.

Inoltre, c’è da fare un distinguo tra i contributi previdenziali non versati ma dichiarati e quelli non versati e anche omessi in sede di dichiarazione dei redditi.

La prescrizione dei contributi non versati ma dichiarati

L’INPS ritiene che il conteggio dei cinque anni come termine di prescrizione per l’omesso versamento dei contributi, parte dalla data di invio della dichiarazione dei redditi da parte del contribuente.

Diversamente, il contribuente sostiene che la data di riferimento come inizio del conteggio, sia il giorno della scadenza del versamento dovuto. Quindi, in base al sistema dei versamenti dei saldi da dichiarazione annuale in Italia, la scadenza coincide ad alcuni mesi prima rispetto all’invio telematico della dichiarazione dei redditi.

La Corte di Cassazione è intervenuta più volte sulla questione, chiarendo che il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva si riferisce all’avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito costituente la base imponibile per il calcolo del contributo e che la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta.

In parole semplici, la prescrizione dei contributi INPS da dichiarazione avviene in cinque anni a partire dal giorno in cui i versamenti dovevano essere versati.

Diversa è la questione, quando si parla di contributi da dichiarazione non solo non versati ma nemmeno dichiarati.

La prescrizione dei contributi non versati e non dichiarati

Nel caso di contributi non versati e omessi anche in sede di dichiarazione dei redditi, la prescrizione resta sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.

L’INPS trova un punto di forza in quanto sopra indicato, poiché vede allungarsi il periodo di prescrizione in quanto una parte di esso rimane congelato, quindi non decorre. Tuttavia, l’ordinanza n. 14410 del 27 maggio 2019 arrivata dalla Corte di Cassazione va in aiuto del contribuente.

La suddetta ordinanza stabilisce che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’articolo 2941, numero 8, Codice civile, ricorre quando sia posto in essere dal debitore un comportamento tale da provocare un’assoluta impossibilità di agire da parte del creditore che, si differenzia da una normale difficoltà da superare al fine di accertare il credito. Inoltre, questo criterio richiede di prendere in considerazione la conseguenza dell’occultamento in termini di impedimento insormontabile tramite i controlli ordinari. Pertanto, è da affermare che l’omissione del reddito non corrisponde a un occultamento doloso del debito contributivo da pagare all’INPS, né che si configuri un impedimento assoluto, non superabile con controlli normali che l’Istituto può attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate”.

In parole semplici, a meno che l’INPS non riesca a dimostrare l’impossibilità di accertamento del credito come diretta conseguenza del comportamento del debitore, la prescrizione decorre dalla data del versamento omesso.

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