Procedura fallimentare: sintesi dell’iter

Il fallimento di un’azienda riguarda le imprese private che esercitano un’attività commerciale, siano esse individuali o societarie. Quindi, sono escluse dalla procedura fallimentare le imprese agricole e quelle pubbliche, così come i piccoli imprenditori che svolgono un’attività professionale organizzata con il proprio lavoro o quello dei propri familiari. C’è da precisare che non rientrano nei piccoli imprenditori, coloro che hanno investito nella propria azienda un capitale di importo superiore a 300mila euro o anche hanno conseguito un reddito lordo medio annuo sugli ultimi tre anni di attività o dal suo inizio (se sono trascorsi meno di tre anni) superiore a 200mila euro.

Lo stato d’insolvenza e chi può chiedere il fallimento

Affinché si possa definire fallito l’imprenditore delle suddette aziende, è necessaria la sussistenza di uno stato d’insolvenza che non gli consente più di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni tempestivamente e con normali strumenti, in quanto vengono a mancare liquidità e credito fondamentali per l’attività.

Ma chi può chiedere il fallimento di un’azienda? Il debitore, ovvero l’imprenditore che versa in uno stato d’insolvenza dimostrabile. I creditori che devono dimostrare l’esistenza di un credito nei confronti dell’impresa e la situazione di insolvenza del suo titolare. Il Pubblico Ministero, in caso l’insolvenza dell’azienda risulta nel corso di un procedimento penale, dalla mancata reperibilità o fuga dell’imprenditore, dalla chiusura dei locali dell’impresa, dalla sostituzione o diminuzione fraudolenta dell’attivo o a seguito di una segnalazione da parte del giudice nel corso di un procedimento civile.

Procedura fallimentare: sintesi dell’iter

L’organo che si occupa di tutta la procedura fallimentare è il tribunale competente del territorio nel quale risiede l’impresa. Tutti i suoi provvedimenti sono pronunciati per decreto.

Il procedimento per la dichiarazione di fallimento ha luogo in tribunale, in composizione collegiale, con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio. Tuttavia, il procedimento può essere affidato anche ad un giudice relatore, nominato dal presidente del tribunale.

La procedura che segue la domanda è denominata istruttoria fallimentare, introduttiva alla dichiarazione di fallimento, che deve accertare l’esistenza dei presupposti necessari ai fini della fallibilità. Ma quali sono gli step?

Le parti vengono convocato in udienza, entro 45 giorni dal deposito del ricorso, fermo restando l’obbligo che siano trascorsi 15 giorni tra l’udienza e la notificazione del ricorso ed emissione del decreto dell’udienza. Entro massimo 7 giorni dall’udienza, le parti possono presentare memorie, documenti e relazioni tecniche. L’imprenditore deve depositare i bilanci degli ultimi tre anni d’esercizio e la situazione economica, finanziaria e patrimoniale. Il tribunale ha facoltà di emissione di provvedimenti cautelari o conservativi ad istanza di parte, a tutela del patrimonio dell’impresa per la durata dell’istruttoria fallimentare.

L’esito della procedura fallimentare

L’iter fallimentare può terminare con una sentenza che dichiara il fallimento, nel caso in cui il tribunale ritenga fondati i motivi del ricorso. Con un decreto che rigetta il ricorso, qualora il tribunale ritenga che non ci siano i presupposti per accogliere l’istanza di fallimento. L’archiviazione del procedimento. Una dichiarazione d’incompetenza alla quale seguirà l’investitura del tribunale competente e la trasmissione degli atti a quest’ultimo.

Il tribunale dichiara il fallimento dell’imprenditore con sentenza che, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, è notificata, su richiesta del cancelliere, al Pubblico Ministero, al debitore ed è comunicata per estratto, al curatore e al richiedente il fallimento.

L’estratto deve contenere i nomi del debitore e del curatore, il dispositivo e la data del deposito della sentenza.

La sentenza dichiarativa al fallimento produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione, mentre nei confronti di terzi gli effetti si producono dalla data d’iscrizione della sentenza nel registro delle imprese. Si può presentare reclamo contro la sentenza entro 30 giorni.

Conseguenze patrimoniali

Lo spossessamento avviene quando il fallito perde la disponibilità e l’amministrazione dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione del fallimento. Gli atti compiuti dell’imprenditore successivamente la dichiarazione fallimentare sono inefficaci nei confronti dei creditori. Il fallito perde la legittimazione processuale nelle controversie concernenti i rapporti patrimoniali, per le quali sta in giudizio il curatore fallimentare.

Codice della crisi e dell’insolvenza

Da sottolineare, che in data 5 novembre 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto correttivo che contiene le disposizioni correttive e integrative al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. L’entrata in vigore è fissata per il 1° settembre 2021, ma qualche norma è entrata in vigore già dopo 15 giorni dalla pubblicazione. Si fa riferimento all’albo dei professionisti incaricati di gestire e controllare le procedure; alla disposizione che l’istituzione dei relativi assetti organizzativi, contabili e amministrativi con riferimento alla crisi d’impresa e all’assenza di continuità aziendale, spetta solo agli amministratori.

Dal 1° settembre 2021, le modifiche che entreranno in vigore riguardano la definizione di stato di crisi, la procedura di allerta, le modalità di designazione dei componenti dell’Organismo di composizione della crisi d’impresa, il ruolo del Pubblico Ministero, le misure di protezione, gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento e di ristrutturazione ad efficacia stessa, l’esecuzione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato preventivo, la revocatoria fallimentare, l’accertamento del passivo, l’esdebitazione.

Carmine Orlando

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