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Ravvedimento operoso: il metodo per regolarizzare gli errori

Il Ravvedimento operoso è il metodo per regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità. Una breve guida su come funziona.

Il Ravvedimento operoso: come funziona?

Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità per il contribuente di regolare la propria situazione fiscale. Questo accade quando sono stati omessi, o sbagliati o insufficienti versamenti di tributi ed imposte. Tuttavia il provvedimento è stato introdotto dall’art.13 del Dlgs n.472/97. Permette al contribuente di “sistemare” volontariamente la propria posizione. Inoltre occorre provvedere prima che sia atto formalmente avvisato di eventuali procedure di verifica, ispezioni o accertamento a suo carico, pagando sanzione ridotte. Infatti grazie a questa metodologia si può pagare con ritardo l’imposta dovuta dovendo aggiungere:

  • la sanzione ridotta, rispetto a quella piena;
  • gli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.

Chi può utilizzare il ravvedimento operoso?

Tutti possono utilizzare il ravvedimento operoso per regolare la propria posizione fiscale. Prima dell’introduzione della Legge di stabilità 2015 per poter ottenere determinate sanzioni occorreva rispettare anche dei limiti di tempo.  Ed inoltre:

  • non dovevano esserci iniziate altre attività di accertamento formalmente comunicate;
  • la violazione non doveva essere constatata e notificata a ci l’avesse commessa non fossero iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

Tuttavia il pagamento e la regolarizzazione non precludono la possibilità di accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate o altre attività di controllo di tipo amministrative. Infine i contribuenti possono così regolarizzare i seguenti tributi:

  • imposta catastale;
  • imposta di registro;
  • le ritenute alla fonte operate dal sostituto d’imposta;
  • imposta ipotecaria;
  • Iva (imposta sul valore aggiunta);
  • le imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi.

In cosa consista la sanzione ridotta?

Come è stato detto utilizzando il ravvedimento operoso è possibile godere di alcune agevolazioni. Affinché queste si configurano in una sanzione ridotta, occorrono alcune caratteristiche in relazione ai diversi casi:

 

Ravvedimento operoso Sanzione edittale Riduzione Sanzione ridotta
Ravvedimento Sprint: entro i primi 14 giorni 15% 1/10 0,1% per ogni giorno di ritardo
Ravvedimento Breve: dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5%
Ravvedimento Intermedio: dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%
Ravvedimento lungo: dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione 30% 1/8 3,75%
Ravvedimento lungo: entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva 30% 1/7 4,29%
Ravvedimento lunghissimo: oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva 30% 1/6 5%

Il decreto legislativo n.158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati o versamenti omessi prevedendo la riduzione alla metà della sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni della scadenza. Così facendo la sanzione passa dal 30% al 15%.

Come si effettuano i pagamenti?

Per effettuare i pagamenti occorre utilizzare i modelli F23 eF24. In particolare occorre utilizzare:

  • il modello F23 per l’imposta di registro e gli altri tributi indiretti;
  • il modello F24 per le imposte sui redditi le imposte sostitutive, l’Irap e l’Iva;
  • l’F24 elide per i tributi, interessi e sanzioni relativi alla registrazione dei contratti di locazione;
  • l’F24 elide per l’imposta ipotecaria, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo e le sanzioni, dovuti in relazione ai servizi di aggiornamento dei registri immobiliari e al rilascio di certificati e copie.

All’interno del modello F24 devono essere indicati gli importi, gli interessi utilizzando gli appositi codici di contributo e forniti dall’Agenzia delle entrate. Inoltre i pagamenti possono essere fatti presso gli Uffici postali o bancari. Tuttavia non sono richieste ulteriori commissioni in sede di pagamento F24 o F23.

Francesca Cavaleri

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