Il Ravvedimento operoso è il metodo per regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità. Una breve guida su come funziona.
Il ravvedimento operoso consiste nella possibilità per il contribuente di regolare la propria situazione fiscale. Questo accade quando sono stati omessi, o sbagliati o insufficienti versamenti di tributi ed imposte. Tuttavia il provvedimento è stato introdotto dall’art.13 del Dlgs n.472/97. Permette al contribuente di “sistemare” volontariamente la propria posizione. Inoltre occorre provvedere prima che sia atto formalmente avvisato di eventuali procedure di verifica, ispezioni o accertamento a suo carico, pagando sanzione ridotte. Infatti grazie a questa metodologia si può pagare con ritardo l’imposta dovuta dovendo aggiungere:
Tutti possono utilizzare il ravvedimento operoso per regolare la propria posizione fiscale. Prima dell’introduzione della Legge di stabilità 2015 per poter ottenere determinate sanzioni occorreva rispettare anche dei limiti di tempo. Ed inoltre:
Tuttavia il pagamento e la regolarizzazione non precludono la possibilità di accertamenti da parte dell’Agenzia delle entrate o altre attività di controllo di tipo amministrative. Infine i contribuenti possono così regolarizzare i seguenti tributi:
Come è stato detto utilizzando il ravvedimento operoso è possibile godere di alcune agevolazioni. Affinché queste si configurano in una sanzione ridotta, occorrono alcune caratteristiche in relazione ai diversi casi:
| Ravvedimento operoso | Sanzione edittale | Riduzione | Sanzione ridotta |
| Ravvedimento Sprint: entro i primi 14 giorni | 15% | 1/10 | 0,1% per ogni giorno di ritardo |
| Ravvedimento Breve: dal 15° al 30° giorno | 15% | 1/10 | 1,5% |
| Ravvedimento Intermedio: dal 31° al 90° giorno | 15% | 1/9 | 1,67% |
| Ravvedimento lungo: dal 91° giorno al termine di presentazione della dichiarazione | 30% | 1/8 | 3,75% |
| Ravvedimento lungo: entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/7 | 4,29% |
| Ravvedimento lunghissimo: oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva | 30% | 1/6 | 5% |
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