La ripartizione utili ai soci è l’incremento di patrimonio sociale che a seguito di ogni anno, viene distrribuito ai soci. Ma come funzione e come vengono tassati?
Il pagamento delle quote di utili liquidate ai soci avviene attraverso dei versamenti a favore dei soci. In relazione alle varie tipologie di imprese, ci sono delle precisazioni da fare. Ma comunque andiamo con ordine. Ad esempio il riparto degli utili nelle spa è soggetto alle limitazioni previste dal codice civile e dallo statuto societario. Solo dopo aver soddisfatto questi obblighi l’utile può essere distribuito agli azionisti. La legge del 2018 ha introdotto alcune novità in merito al regime di tassazione degli utili.
La legge prevede un’applicazione della ritenuta pari al 26% sui dividendi e sulle plusvalenze da cessione di partecipazioni qualificate. La ritenuta viene versata direttamente dalla società. Vediamo la ripartizione nei vari tipi di società.
E’ possibile procedere alla distribuzione degli utili, solo quando questi vengono conseguiti. Infatti, se ci fosse una perdita di esercizio, viene da se, che non si può procedere a nessuna divisione. Secondo quanto stabilito dal DM 25/07/2017 la percentuale di imponibilità è aumentata a 58,14%. Questa va calcolata in relazione alle partecipazioni qualificate e alle partecipazioni possedute durante il periodo d’esercizio. Per le società di Persone, l’unica tassazione che avviene in testa alla Società è l’Irap.
La tassazione Irpef avviene in testa al Socio (per la sua quota) o Imprenditore (nel caso di ditta individuale). Nelle società di persone il riparto dell’utile è effettuato in proporzione alle quote di capitale apportate dai diversi soci. Nelle società in nome collettivo, infatti, non sussiste l’obbligo di accantonare una parte degli utili in un fondo di riserva.
Il comma 1006 della Legge n.205 del 2017 recita così: ” alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell’11 luglio 2017.” Secondo questo comma appare chiaro che:
Mentre per gli utili prodotti dal 2018 è applicabile la nuova disposizione di legge pari al 26% a prescindere dalla partecipazione che si possiede.
Al termine dell’esercizio se il risultato economico è positivo si avrà la rilevazione dell’utile di periodo. Le decisioni sulla destinazione dell’utile, però, devono essere prese dall’assemblea ordinaria. Sono gli amministratori che devono convocare entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio annuale. Insieme al progetto di bilancio, gli amministratori devono sottoporre all’approvazione dell’assemblea una proposta di riparto dell’utile. La sua formulazione deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni dello statuto. Infatti dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma pari al 5% di essi per la costituzione della riserva legale. Riserva che non può superare il 20% del capitale sociale. Lo statuto della società può anche prevedere la costituzione della riserva statutaria. Infine quando gli utili risultano abbondanti possono essere destinati ad una riserva straordinaria.
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