Tra il lavoro autonomo e il lavoro subordinato si colloca il contratto di collaborazione che si concretizza quando un’impresa chiede a un lavoratore di prestare la sua opera senza vincolo di subordinazione, ma funzionale all’organizzazione aziendale.
L’assunzione di un collaboratore rientra nel contratto di lavoro parasubordinato che presenta, sotto certi aspetti le caratteristiche di un’attività lavorativa autonoma, sotto altri le peculiarità di un rapporto di lavoro dipendente.
Nella parasubordinazione, rientra il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Si tratta sostanzialmente di un’attività lavorativa autonoma, ma con la presenza di caratteristiche simili a quella subordinata.
La collaborazione deve essere continuativa e prevede un’azione di coordinamento da parte del datore di lavoro pattuita insieme al collaboratore, sulla prestazione di lavoro offerta da quest’ultimo che, tuttavia, mantiene la sua natura personale. Entrando nel dettaglio, vediamo quali sono i requisiti.
Il contratto di co.co.co prevede la presenza dei seguenti requisiti:
Il reddito conseguito dal collaboratore all’interno di un contratto di co.co.co. è da annoverare tra quelli derivanti da lavoro dipendente. Tuttavia, il regime giuridico applicato resta quello del lavoro autonomo, per cui non è prevista la garanzia al lavoratore del diritto alla pensione, nel caso di mancato versamento dei contributi dovuti.
Le tasse vanno calcolate sulla base della dichiarazione dei redditi e consistono nell’Irpef mensile e addizionali Irpef regionale e comunale, oltre ai contributi previdenziali INPS e assicurativi INAIL che, come vedremo sono inseriti nella busta paga.
I lavoratori co.co.co. non devono aprire partita IVA, beneficiano del bonus Irpef e possono fruire delle detrazioni spettanti ai dipendenti.
Nel contratto di collaborazione coordinata e continuativa il contributo previdenziale deve essere versato nella misura di due terzi dal committente, il restante terzo dal collaboratore. Tuttavia, l’obbligo di versamento è di competenza del datore di lavoro anche per la quota spettante il lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga.
Per la determinazione dell’aliquota da applicare, il committente deve acquisire dal lavoratore l’apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva. Il versamento va effettuato tramite il modello F24 con termine di scadenza fissato per il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
Il datore di lavoro è tenuto a trasmettere ogni mese per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari previsti dalla legge, tutti i dati necessari all’aggiornamento delle posizioni contributive dei lavoratori.
L’invio va effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di erogazione delle retribuzioni, a prescindere dal periodo di lavoro a cui sono riferiti. L’invio richiede la preventiva certificazione del file da parte dell’apposito software di controllo Inps.
Se le parti ritengono opportuno tutelarsi in caso di contenzioso sulla classificazione del rapporto di lavoro instaurato, possono richiedere la certificazione del contratto di collaborazione presso gli organi certificatori.
Il contratto di co.co.co è stato introdotto inizialmente come attività lavorativa autonoma, ma successivamente sono arrivate anche alcune tutele per il collaboratore, tipiche del lavoro dipendente.
Il collaboratore è obbligato ad iscriversi alla Gestione Separata INPS che gli permette di beneficiare del congedo obbligatorio di maternità, quindi, le lavoratrici possono fruire della relativa indennità. Il collaboratore fruisce anche di eventuali assegni familiari, dell’indennità giornaliera di malattia a carico dell’Inps; dell’indennità di disoccupazione Dis-Coll. Non è prevista la maturazione di permessi e di ferie.
Non è previsto alcun preavviso per il recesso né da parte del datore di lavoro né da parte del lavoratore, tuttavia, solitamente si procede a introdurlo in accordo tra le due parti.
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